La rimessione al Consiglio dei ministri non è atto lesivo impugnabile (TAR Puglia n. 1016 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Ministero dell’ambiente rimette alla Presidenza del Consiglio dei ministri il conflitto insorto con il Ministero della cultura, ai fini della risoluzione ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, non è atto provvedimentale in senso tecnico ed è priva di autonoma lesività. Essa ha natura interlocutoria ed endoprocedimentale e può essere contestata, anche per vizi propri e quale atto presupposto, solo a valle della determinazione conclusiva. La rimessione non determina un arresto del procedimento ma uno spostamento del piano valutativo, espressione di sussidiarietà verticale. L’unico atto conclusivo e, in ipotesi, lesivo è la deliberazione del Consiglio dei ministri, che assorbe e sostituisce il potere di tutte le amministrazioni coinvolte.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un progetto di impianto agrivoltaico di potenza complessiva di 38 MWp, da realizzarsi con le relative opere di connessione nel Comune di Foggia. Sul progetto, mentre il Ministero dell’ambiente esprimeva, tramite la Commissione tecnica, parere di compatibilità ambientale, il Ministero della cultura rendeva parere negativo.
Il Dipartimento dello sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente, preso atto del contrasto, rimetteva l’affare al Capo di Gabinetto per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della risoluzione del conflitto. La società ha impugnato la nota di rimessione unitamente al parere del Ministero della cultura e agli atti presupposti, dolendosi del presupposto di inidoneità dell’area, della formazione del silenzio assenso sul parere tardivo e della mancata attivazione del dissenso costruttivo. Le Amministrazioni non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare una possibile causa di inammissibilità per difetto di lesività dell’atto impugnato, segnalata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e su essa la difesa presente si è intrattenuta. Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile.
La nota di rimessione al superiore livello di governo, adottata per superare il conflitto tra Amministrazioni e tra i relativi interessi pubblici, non è un atto provvedimentale in senso tecnico, idoneo a definire l’assetto degli interessi coinvolti. Manca, dunque, un concreto profilo di lesività, ragion per cui l’atto non può costituire oggetto diretto di gravame.
Il Tribunale respinge la tesi dell’arresto procedimentale. La rimessione realizza uno spostamento del piano valutativo, espressione di una tipica regola di sussidiarietà verticale e di un meccanismo di coordinamento tra attività e organizzazione. Il Consiglio dei ministri non svolge ulteriori accertamenti tecnici né duplica il procedimento: la composizione del conflitto è ponderazione di interessi pubblici e scelta di quello prevalente. In tal senso richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 1486/2020 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 28/2018.
Il dissenso qualificato determina una cesura dell’ordinario ordine delle competenze e un’attribuzione di potere extra ordinem, a tutela di valori costituzionalmente garantiti; il potere delle amministrazioni coinvolte, inclusa quella preposta a interessi sensibili, non si consuma. Il Collegio richiama l’art. 120 Cost. e la qualificazione della deliberazione del Consiglio dei ministri come atto di alta amministrazione, sindacabile in modo limitato (richiamati TAR Molise n. 107/2020 e TAR Lazio, Sez. III, n. 7774/2019).
Ne consegue che solo la deliberazione del Consiglio dei ministri è l’atto conclusivo e, in ipotesi, lesivo da impugnare tempestivamente, mentre la rimessione è interlocutoria (nello stesso senso TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1619/2022). Nemmeno è scontato un effetto lesivo, potendo il Consiglio dei ministri aderire alla posizione del Ministero dell’ambiente. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse; nulla sulle spese per la mancata costituzione delle Amministrazioni.
Nota della Redazione
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