Ottemperanza e spese di lite in caso di esecuzione sopravvenuta (TAR Abruzzo n. 467 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato nel corso del giudizio, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, dovendosi accertare se il ricorso era fondato nel merito, anche sulla base del comportamento processuale dell’amministrazione che abbia ottemperato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio. Il giudice dell’ottemperanza, nel dichiarare cessata la materia del contendere, può condannare l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità ivi specificate, per un importo complessivo di euro 2.500,00. Avendo l’amministrazione omesso di eseguire spontaneamente la pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

Nel corso del giudizio, il Ministero si è costituito e ha comunicato di aver provveduto all’accredito di quanto dovuto in data 14 gennaio 2026. La ricorrente ha quindi confermato la sopravvenuta esecuzione della sentenza, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.

Ha inoltre esaminato il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Il ricorso è stato ritenuto fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione da parte dell’amministrazione debitrice. Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il Collegio ha infine ritenuto che la condanna alle spese fosse dovuta, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura seriale e alla circostanza che l’esecuzione era intervenuta solo in corso di giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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