Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il pagamento dovuto (TAR Veneto n. 797 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato di condanna qualora, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il pagamento non sia stato eseguito, neppure in parte. In tal caso assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e, in caso di inutile decorso, nomina sin d’ora un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria a rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Ministero resistente è stato condannato a corrispondere una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il colpevole ritardo con cui si è provveduto alla sua nomina in ruolo. Il titolo, passato in giudicato, è stato ritualmente notificato; l’Amministrazione, pur avendo attivato le procedure di pagamento solo dopo l’instaurazione del giudizio, non ha eseguito alcun versamento.
Il Ministero non si è costituito. Il credito non risulta contestato nell’an e nel quantum, sicché la questione perviene al giudice amministrativo nei suoi termini essenziali: la verifica dell’inerzia e l’individuazione dei rimedi esecutivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, rispetto al titolo passato in giudicato e notificato. Il decorso di tale termine, unitamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni della parte ricorrente, palesa l’assenza di pagamenti anche parziali.
Rileva il Tribunale che l’Amministrazione ha attivato le procedure di corresponsione soltanto successivamente all’instaurazione del presente giudizio. Tale circostanza non sana l’inerzia, perché la verifica dell’ottemperanza si colloca al momento della domanda e il credito non risulta contestato. Ne deriva che va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Conseguentemente il Tribunale assegna all’Amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza a cura della parte ricorrente, per effettuare integralmente il pagamento dovuto. Decorso inutilmente tale termine, entra in funzione il rimedio sostitutivo.
Il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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