Procedure negoziate per farmaci esclusivi tra urgenza e principio di risultato (TAR Abruzzo n. 69 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta per la fornitura di farmaci esclusivi occorrenti alle Aziende Sanitarie regionali, si presenta prima facie conforme al paradigma normativo di cui al combinato disposto degli artt. 15 d.l. n. 19/2026, 76, comma 2, lett. b) e 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. In sede cautelare, il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla celere definizione di una procedura volta a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili e l’interesse dell’operatore economico a una partecipazione maggiormente aderente alla propria organizzazione di impresa deve risolversi a favore del primo. La mancata indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta non appare di per sé idonea a compromettere la partecipazione del produttore esclusivo, che opera in un settore non concorrenziale e nella piena consapevolezza dei fabbisogni e del massimale di spesa.

Il Fatto

La società ricorrente, produttrice esclusiva di farmaci, ha impugnato la determinazione con cui l’AREACOM ha indetto una procedura negoziata senza bando per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. La contestazione riguardava, in particolare, la configurazione della procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta. La società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di gara previa concessione di misure cautelari, deducendo che la lex specialis, così come rettificata e chiarita dalle FAQ, non consentirebbe una partecipazione consapevole alla procedura. Si sono costituite la Regione Abruzzo e l’AREACOM, contestando la fondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che le censure non fossero assistite da un sufficiente grado di fondatezza, valutando la procedura indetta dall’AREACOM prima facie conforme al paradigma normativo del combinato disposto degli artt. 15 d.l. n. 19/2026, 76, comma 2, lett. b) e 59 d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. Il Collegio ha quindi proceduto al bilanciamento degli interessi coinvolti nella fattispecie, accordando prevalenza alla celere definizione di una procedura finalizzata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per la cura di pazienti fragili.

L’interesse vantato dalla società ricorrente, consistente nel rendere più aderente alla propria organizzazione di impresa la partecipazione alla procedura, è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla continuità assistenziale. Il peculiare e complessivo confezionamento della procedura non è apparso, infatti, idoneo a compromettere la partecipazione della società ricorrente, la quale, in quanto produttore esclusivo dei farmaci richiesti, opera in un settore di mercato non concorrenziale e nella piena consapevolezza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, fattori che verosimilmente le consentono di governare il rischio di impresa.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la società ricorrente non subirebbe alcun pregiudizio economico e imprenditoriale neppure dalla mancata partecipazione alla procedura, atteso che continuerebbe, comunque, a fornire alle ASL i farmaci esclusivi con le ordinarie modalità di affidamento. La domanda cautelare è stata, pertanto, rigettata per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La novità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di lite della fase cautelare, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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