Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e atto meramente consequenziale nel settore alimentare (TAR Abruzzo n. 157 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente, nel corso del giudizio di merito, di non avere più interesse alla coltivazione dello stesso, in ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo. La declaratoria di improcedibilità consegue alla mera dichiarazione di parte, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, purché la rinuncia non sia condizionata o ambigua. Il provvedimento di chiusura immediata dell’attività di produzione e commercializzazione di alimenti, adottato sulla base di un verbale di ispezione, costituisce atto meramente consequenziale dell’accertamento ispettivo presupposto, con conseguente profilo di inammissibilità del ricorso che lo impugni direttamente. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla particolare articolazione della vicenda processuale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di uno stabilimento alimentare situato in Avezzano, impugnava il provvedimento di chiusura immediata dell’attività, nonché il conseguente divieto di produzione e commercializzazione degli alimenti rinvenuti nel medesimo stabilimento, adottato ai sensi dell’art. 138, commi 1, lett. b) e 2, lett. i), del reg. UE 2017/625. Il provvedimento era stato emesso dalla ASL competente all’esito di un’ispezione congiunta effettuata dal Servizio della ASL e dal NAS di Pescara, che aveva rilevato gravi criticità igienico-sanitarie ed organizzativo-gestionali.
L’istanza cautelare proposta dalla società era stata rigettata con ordinanza del TAR, che aveva evidenziato i profili di inammissibilità del ricorso, qualificando il provvedimento impugnato come atto meramente consequenziale del verbale di ispezione, e aveva comunque ritenuto il provvedimento congruamente motivato. Tale ordinanza era stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che nel corso del giudizio di merito non erano emersi ulteriori elementi istruttori e che, con memoria depositata, la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
Il Collegio ha ritenuto che, in ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo, la dichiarazione di parte fosse idonea a determinare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione si fonda sulla constatazione che l’interesse alla decisione nel merito è venuto meno per effetto della manifestazione di volontà della stessa parte ricorrente.
Sotto il profilo delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la particolare articolazione della vicenda processuale, caratterizzata da una fase cautelare contenziosa e da una successiva dichiarazione di non interesse. Il TAR ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo delle parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679. La sentenza, pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, è stata contestualmente dichiarata esecutiva.
Nota della Redazione
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