Annullamento del nuovo tariffario ambulatoriale e della D.G.R. Lazio per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 10671 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il decreto ministeriale di definizione delle tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale, e la delibera regionale che ne recepisce i contenuti, quando l’amministrazione omette di motivare in modo rigoroso lo scostamento dalle osservazioni critiche formulate dall’Agenas nel parere obbligatorio reso ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, pur non essendo tale parere vincolante. Il difetto di istruttoria sussiste altresì quando la Commissione Tariffe omette la valutazione dei costi sulla base di dati aggiornati, seleziona un campione di strutture non rappresentativo della realtà di mercato e non verifica se i tariffari regionali assunti come parametro siano frutto di analisi concrete dei costi o di mere politiche tariffarie. L’annullamento del decreto ministeriale comporta la caducazione della delibera regionale di recepimento, che può essere disposta con efficacia differita di 365 giorni per consentire la rinnovazione dell’istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della diagnostica per immagini, di laboratorio, della polispecialistica e della riabilitazione, erogava prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale sulla base delle tariffe definite dal D.M. 25 novembre 2024, recante il nuovo nomenclatore tariffario nazionale. Tale decreto era stato recepito nella Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2024, n. 1187. La società ha impugnato entrambi gli atti, deducendo plurimi vizi di legittimità relativi al procedimento di determinazione delle tariffe.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, contestando la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il contenzioso avente a oggetto il D.M. 25 novembre 2024 era già stato definito con plurime sentenze della Sezione, che avevano accolto i ricorsi. In applicazione dell’art. 74 c.p.a., la controversia è stata pertanto decisa con sentenza in forma semplificata, mediante sintetico richiamo alle motivazioni delle precedenti pronunce, in particolare della sentenza n. 16399/2025.
La decisione ha ritenuto fondato il ricorso sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria. L’Agenas, nel parere obbligatorio reso ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, pur avendo espresso parere favorevole, aveva formulato rilevanti osservazioni critiche sull’impianto metodologico del decreto, quanto alla costruzione e alla rilevazione del costo delle prestazioni. L’amministrazione, pur non essendo vincolata a tali pareri, avrebbe dovuto affrontare le osservazioni dell’organo tecnico ai fini dell’assunzione delle deliberazioni, potendosene discostare solo sulla base di una rigorosa motivazione e previa adeguata istruttoria.
Sono stati altresì evidenziati ulteriori profili di illegittimità: la mancata valutazione dei costi dei fattori della produzione sulla base di dati aggiornati, la selezione di un campione di strutture non rappresentativo e non adeguatamente individuato, e l’acquisizione acritica dei dati dei tariffari regionali, senza verificarne la metodologia di redazione e la loro derivazione da oggettive rilevazioni tecniche dei costi.
In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il D.M. 2024 nella parte di interesse della ricorrente e, conseguentemente, la delibera regionale di recepimento, per effetto caducante. L’annullamento del decreto ministeriale è stato disposto con efficacia differita di 365 giorni dalla data di deposito della sentenza richiamata, al fine di consentire all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria sulla base dei criteri individuati dalla normativa di settore. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
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Nota della Redazione
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