Ottemperanza e cessazione materia del contendere per pagamento RPD (TAR Abruzzo n. 112 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta ed integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione debitrice comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale evenienza non preclude al giudice amministrativo di esaminare il merito della domanda esecutiva, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è dimostrata dalla stessa esatta esecuzione, ancorché tardiva, della sentenza di cui è domandata l’ottemperanza. Il pagamento integrale delle somme dovute, intervenuto medio tempore, non incide, pertanto, sull’obbligo dell’amministrazione di rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.638,36 a titolo di retribuzione professionale docenti (RPD), di cui all’articolo 25, commi 5 e seguenti, del CCNI del Comparto Scuola del 31 agosto 1999, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’amministrazione, costituitasi, rappresentava l’impossibilità di provvedere al pagamento per ragioni organizzative e finanziarie. Successivamente, l’Ufficio scolastico competente comunicava di aver liquidato alla ricorrente l’importo dovuto. La parte ricorrente confermava la sopravvenuta esecuzione della sentenza, invocando la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante l’integrale corresponsione delle somme dovute in esecuzione della sentenza da ottemperare. Ha, pertanto, dichiarato cessata la materia del contendere.
Il Collegio ha, tuttavia, ritenuto necessario esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Ad avviso del Tribunale, il ricorso è fondato, come dimostra la sopravvenuta ed esatta esecuzione da parte dell’amministrazione debitrice della sentenza di cui la ricorrente ha domandato l’ottemperanza.
Il Tribunale ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza e il verificarsi della condizione di procedibilità prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, per effetto del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.
Il Ministero è stato, quindi, condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, in ragione della serialità della controversia e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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