Affidamento diretto dell’archivio tasse automobilistiche: no alla cooperazione senza gara (TAR Lombardia n. 3599 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento diretto, senza gara, della gestione dell’archivio informatico regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico, qualora l’appalto abbia per oggetto l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo, è contrario all’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE. La cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, per essere esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina sui contratti pubblici, richiede la sussistenza cumulativa di tutte le condizioni previste dalla norma, tra cui l’assenza di un rapporto sinallagmatico e la finalizzazione dell’accordo al perseguimento di obiettivi comuni. L’accordo che prevede una prestazione di servizi a senso unico, remunerata con un corrispettivo, realizza la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti e non costituisce una valida forma di cooperazione, con conseguente obbligo di indizione di una gara ad evidenza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della fiscalità locale, ha impugnato la deliberazione con cui la Regione Lombardia ha approvato lo schema di disciplinare per l’affidamento diretto, per l’anno 2025, della gestione dell’archivio informatico regionale dei dati relativi alle tasse automobilistiche all’Automobile Club d’Italia. L’atto, adottato ai sensi dell’art. 51 del d.l. n. 124/2019, è stato ritenuto lesivo dei principi di concorrenza poiché, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduto da una procedura ad evidenza pubblica.
A sostegno del ricorso, è stata invocata l’ordinanza della Corte di Giustizia UE in causa C-316/25, che ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto eurounitario di una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto di tali servizi a un ente pubblico non economico, qualora l’appalto abbia per oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo. La Regione e l’ente resistente hanno contestato la sovrapponibilità della fattispecie, evidenziando che l’accordo avrebbe natura di cooperazione tra enti pubblici per la gestione coordinata di archivi informatici.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, richiamando il quadro normativo eurounitario e nazionale in materia di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici. Il Collegio ha evidenziato che l’esenzione dall’obbligo di gara, prevista dall’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE e recepita dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, opera solo al ricorrere di condizioni tassative e cumulative, tra cui la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune e l’assenza di un rapporto sinallagmatico.
Esaminando il contenuto della convenzione, il giudice ha rilevato che l’accordo prevede una prestazione di servizi unidirezionale da parte dell’ente pubblico a favore della Regione, remunerata con un corrispettivo in denaro parametrato al numero di veicoli, senza che sia previsto alcun ristoro per le attività svolte dalla Regione. Tale struttura negoziale, integrando un rapporto sinallagmatico tra prestazioni, tende a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti e non presenta i caratteri di una cooperazione esentata dalla procedura di gara, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in causa C-316/25.
Conseguentemente, il TAR ha annullato la deliberazione impugnata e dichiarato l’inefficacia della convenzione, sussistendo l’obbligo conformativo della Regione di indire una gara ad evidenza pubblica qualora intenda replicare la struttura negoziale. In relazione alla domanda risarcitoria, il Collegio ha riconosciuto la lesione della chance dell’operatore economico, derivante dalla mancata attivazione dei moduli di evidenza pubblica, e ha condannato la Regione al risarcimento del danno, demandando la quantificazione a una proposta da formulare entro sessanta giorni sulla base dei criteri indicati in motivazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.