Accesso documentale e oneri di riproduzione: sopravvenuta ostensione e improcedibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 383 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce improcedibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a. la circostanza che l’Amministrazione abbia già osteso gli atti oggetto dell’istanza di accesso documentale. La verifica della debenza degli oneri di riproduzione richiesti dall’Amministrazione e della loro proporzionalità e correlazione con il diritto di accesso è demandata al giudizio di merito, non potendo l’istanza interinale ex art. 116 c.p.a. essere utilizzata per ottenere una pronuncia su questioni che presuppongono l’accertamento del merito della pretesa. L’accesso infraprocedimentale svolge una funzione strumentale all’esercizio del diritto di difesa, che si realizza con l’ostensione degli atti, indipendentemente dalla definizione delle controversie relative ai costi di riproduzione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un provvedimento di diniego di un’istanza di condono, di una successiva ordinanza di demolizione e di una nota di verifica di ottemperanza, nonché dall’accoglimento di un’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente. Nel corso del giudizio, il ricorrente proponeva istanza ex art. 116 c.p.a. finalizzata a ottenere la condanna dell’Amministrazione comunale a fornire copia degli atti non ancora riscontrati.

Nelle more del procedimento, l’Amministrazione comunale provvedeva a ostendere gli atti richiesti. Il ricorrente, preso atto delle sopravvenienze documentali, dichiarava l’istanza di accesso divenuta improcedibile, contestando tuttavia la richiesta di pagamento degli oneri di riproduzione, ritenendola sostanzialmente preclusiva dell’esercizio del diritto di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare le difese delle parti, ha rilevato che gli atti oggetto dell’istanza di accesso erano stati già ostesi dall’Amministrazione, come ammesso dal ricorrente stesso. Tale circostanza determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’istanza ex art. 116 c.p.a., che deve pertanto essere dichiarata improcedibile.

Il Collegio ha precisato che la questione relativa alla debenza degli oneri di riproduzione e alla loro proporzionalità e correlazione con il diritto di accesso non può essere risolta in sede di istanza interinale, ma richiede un approfondimento proprio del giudizio di merito. La funzione dell’accesso infraprocedimentale è, infatti, strumentale all’esercizio del diritto di difesa e si è realizzata con l’ostensione dei documenti, a prescindere dalla definizione delle controversie sui costi di riproduzione.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato che nulla deve provvedere allo stato sull’istanza ex art. 116 c.p.a., rimettendo le spese alla decisione definitiva del giudizio. L’ordinanza è stata pronunciata in camera di consiglio, con oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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