Impugnazione AIA all’ATO di Latina davanti al TAR competente (TAR Lazio n. 8059 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declinatoria di incompetenza territoriale del giudice amministrativo, quando non è resa in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la decisione immediata sulla questione di competenza, deve essere pronunciata con sentenza all’esito del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a..
L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) che produce i propri effetti esclusivamente all’interno del territorio di una sede distaccata del TAR radica la competenza territoriale inderogabile presso quella sede, che è individuata in base al criterio dell’efficacia diretta dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di trattamento meccanico e biologico di rifiuti urbani situato nel Comune di Aprilia (LT), ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, la determinazione con cui la Regione Lazio ha disposto il riesame con modifiche dell’AIA di un impianto concorrente, localizzato nel Comune di Castelforte (LT), ricompreso nell’ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina.
Il ricorso è stato successivamente integrato con motivi aggiunti avverso le deliberazioni della Giunta regionale recanti l’individuazione degli “Impianti Minimi” per il servizio di gestione dei rifiuti.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio, all’udienza pubblica, ha rilevato d’ufficio la questione di incompetenza territoriale, ritenendo che gli atti impugnati – in quanto riferiti a un impianto posto a servizio dell’ATO di Latina e produttivi di effetti esclusivamente all’interno di quel territorio – dovessero essere radicati dinanzi alla sede di Latina.
Il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 15 c.p.a., che individua la competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo sulla base dell’efficacia diretta del provvedimento impugnato, e non già della mera sede dell’autorità che lo ha adottato.
Il Tribunale ha inoltre precisato che, nel caso di specie, la pronuncia di incompetenza doveva essere adottata con sentenza e non con ordinanza. L’art. 15, comma 4, c.p.a., nel testo modificato dal d.lgs. n. 160/2012, prevede la forma dell’ordinanza soltanto per le ipotesi in cui la questione di competenza sia decisa in sede di domanda cautelare o nella camera di consiglio fissata per la decisione immediata. Quando – come nel caso di specie – la questione emerge all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la declaratoria richiede la forma della sentenza, in linea con i precedenti richiamati.
Conseguentemente, il TAR ha declinato la propria competenza in favore della sede di Latina, dinanzi alla quale la parte ricorrente potrà riassumere la causa nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto dell’esito processuale del giudizio.
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Nota della Redazione
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