Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel giudizio sull’ammissione a Medicina (TAR Abruzzo n. 384 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di motivi aggiunti avverso l’approvazione di una graduatoria di merito impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti in essa inseriti, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati. L’elevato numero di potenziali controinteressati legittima la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., con onere dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente gli estremi dell’ordinanza. La notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario può essere rinnovata su autorizzazione del giudice, ex art. 44, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa aspirante al trasferimento ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti, ha impugnato una serie di atti con cui l’Ateneo aveva denegato l’iscrizione per mancata pubblicazione di avvisi per trasferimenti, nonché i decreti rettorali recanti i criteri di selezione e gli avvisi di indisponibilità di posti.
Con memoria notificata, valevole anche quale atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria generale di merito per l’ammissione agli anni successivi al primo per l’a.a. 2025/2026, pubblicata il 20 febbraio 2026, e ai suoi scorrimenti. Ha quindi chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami verso tutti gli inseriti in graduatoria, nonché la rinnovazione della notifica nei confronti dell’unico soggetto ammesso al secondo anno, risultato irreperibile all’indirizzo comunicato dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ravvisato l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati, in quanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati con i motivi aggiunti.
Quanto alle modalità, il Tribunale ha ritenuto di poter autorizzare la notificazione per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti. Ha quindi stabilito che l’avviso debba recare l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale del ricorso, del nome della parte ricorrente, del testo integrale del ricorso introduttivo e della memoria per motivi aggiunti, della possibilità di seguire il processo sul sito www.giustizia-amministrativa.it e del numero della presente ordinanza.
L’Università resistente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, indicando che la pubblicazione è effettuata in esecuzione della stessa e riportandone gli estremi. La parte ricorrente dovrà depositare la prova degli adempimenti nei successivi cinque giorni.
Per l’unico soggetto ammesso al secondo anno, risultato irreperibile, il Collegio ha autorizzato la rinnovazione della notificazione a carico della ricorrente, che dovrà provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e depositare la prova della notifica nel termine perentorio di cinque giorni dal suo compimento. La trattazione del ricorso è stata infine rinviata alla seconda udienza pubblica di giugno 2027.
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Nota della Redazione
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