Obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante assegnazione della carta del docente (TAR Abruzzo n. 306 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento dell’obbligo di provvedere al pagamento, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, con possibilità di delega a un funzionario, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente, ponendo le relative spettanze a carico della stessa. La condanna alle spese di giudizio segue la soccombenza ed è distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €1.500,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’interessato proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione si costituiva per resistere, illustrando l’infondatezza del ricorso e relazionando, con successiva documentazione, di essersi attivata per l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevata la mancata ottemperanza al giudicato, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa del ricorrente. Il giudice ha precisato che il Ministero deve procedere al pagamento dell’importo dovuto mediante l’assegnazione della carta elettronica, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, oltre a interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
Quanto alle modalità di esecuzione, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, stabilendo che, decorso inutilmente tale termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un suo funzionario, cui è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni per l’adempimento.
Il giudice ha infine condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, ponendo altresì a carico della stessa le eventuali spettanze del commissario ad acta, da liquidarsi con separato decreto.
Nota della Redazione
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