Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 2038 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., conosce dell’ottemperanza del giudicato formatosi anche davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio e nomina, per l’ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti consegue alla rilevata inottemperanza.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, è stato accertato il diritto di alcune docenti a fruire del beneficio economico annuo tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato conseguentemente condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato alla sede reale dell’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuto il pagamento, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi, essendo stata con essi proposta domanda di ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo in sede di esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro e ai rimedi esperibili avverso l’inerzia dell’Amministrazione debitrice.

Il Tribunale ha verificato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese dei giudizi riuniti, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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