Riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali: legittima la scelta regionale se rispettate le procedure di concertazione (TAR Molise n. 274 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) è funzione riservata alla Regione, che la esercita tramite forme di concertazione con gli enti locali; la legge non impone una forma specifica di intesa né richiede il consenso di tutti i Comuni interessati. Il coinvolgimento dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci e dei Coordinatori degli ATS esistenti, in ragione della loro rappresentatività, è sufficiente a garantire la partecipazione al procedimento. La riduzione del numero degli ATS costituisce scelta organizzativa connotata da ampia discrezionalità tecnica, censurabile solo per profili di irragionevolezza o abnormità, e risulta legittima se coerente con le indicazioni del Piano Sociale Nazionale e con la normativa di settore.
Il Fatto
Il Comune di Campobasso ha impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale del Molise che ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027, riducendo gli ATS da sette a tre. Il ricorrente lamentava la violazione del principio partecipativo, la mancata consultazione dei Comuni e dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci, nonché l’inefficienza e l’immotivata disomogeneità territoriale dell’accorpamento. Con motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa agli atti successivi relativi alla selezione dei Coordinatori d’Ambito e Strategico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando in via preliminare come il thema decidendum fosse circoscritto alla sola riduzione degli ATS. Quanto al primo profilo, la Corte ha escluso la violazione delle garanzie partecipative: l’art. 8, comma 3, lett. a), legge n. 328/2000 attribuisce alla Regione la determinazione degli ambiti “tramite le forme di concertazione”, senza prescrivere modalità specifiche. La legge regionale Molise n. 13/2014, all’art. 13, comma 2, conferma la competenza regionale, richiedendo solo “procedure di concertazione”. Nel caso di specie, la Regione ha documentato l’istituzione di un Gruppo tecnico con la partecipazione dei Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci, che hanno formulato osservazioni e critiche, risultando così adeguatamente garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati. Quanto alla dedotta inefficienza della riduzione, la censura è stata ritenuta generica, non supportata da elementi concreti. La Corte ha evidenziato che la scelta di accorpamento, mirante a uniformare gli ATS ai Distretti Sanitari e ai Centri per l’Impiego, è coerente con le indicazioni del Piano Sociale Nazionale e con la cornice normativa, rientrando nell’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, priva di profili di irragionevolezza. La DGR di proposta ha, infatti, specificato le ragioni di efficienza ed efficacia della riforma. Il mancato adeguamento pregresso alle indicazioni nazionali non inficia la legittimità delle nuove determinazioni. Da ultimo, la Corte ha dichiarato l’infondatezza dei motivi aggiunti, in via derivata, e ha compensato le spese di lite per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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