Il DASPO fondato sulle sole dichiarazioni della vittima è illegittimo (TAR Campania n. 4083 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO, in quanto misura preventiva e non sanzionatoria, può fondarsi su una prognosi di pericolosità improntata al criterio del più probabile che non. Tuttavia, il potere discrezionale del Questore non è illimitato: la valutazione dei presupposti deve poggiare su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Le sole dichiarazioni postume della persona offesa, prive di riscontri documentali — segnatamente di riprese video della dinamica nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza — non integrano una base istruttoria sufficiente. Il giudizio amministrativo, pur autonomo rispetto a quello penale, non può prescindere dalla considerazione della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, che conferma l’inidoneità degli elementi acquisiti a ricondurre la condotta al destinatario della misura.

Il Fatto

Nel corso di un incontro di calcio, prima dell’inizio della partita, si verificava un episodio di presunta violenza ai danni di una steward ai tornelli di accesso allo stadio. Secondo la prospettazione dell’amministrazione, il ricorrente avrebbe colpito la steward con un colpo al petto per opporsi a un atto d’ufficio e agevolare l’ingresso abusivo di altro soggetto.

Il ricorrente veniva identificato solo al termine della partita, sulla base della descrizione dell’abbigliamento e del riconoscimento operato dalla stessa persona offesa. In conseguenza di tali fatti il Questore di Napoli adottava il provvedimento con cui applicava la misura del DASPO. Il destinatario impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo difetto di istruttoria, errore nei presupposti e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui, a differenza dell’ordinamento penale, la natura preventiva del DASPO considera sufficiente una prognosi inferenziale basata sul criterio del “più probabile che non”. Il potere esercitato dal Questore è connotato da elevata discrezionalità, funzionale alla salvaguardia dell’ordine pubblico, che rileva anche in via potenziale e anticipatoria.

Tale ampiezza, però, non esime l’amministrazione dal dovere di istruttoria. Nel caso concreto il provvedimento trovava il proprio presupposto in un fatto contestato non immediatamente, bensì solo al termine della partita, quando la steward identificava il ricorrente sulla base delle immagini delle telecamere e dell’abbigliamento indossato.

La verifica disposta dal TAR in sede istruttoria è risultata decisiva. Nella relazione del Commissariato di P.S., depositata in adempimento delle ordinanze istruttorie, si dà atto che non risultano immagini video o foto utili della dinamica dell’accaduto, nonostante l’impianto fosse dotato di videosorveglianza. Agli atti è presente solo una fotografia raffigurante il ricorrente all’ingresso del tornello, priva di valore ricostruttivo del fatto.

La Corte valorizza poi il giudizio penale incardinato per il medesimo fatto, conclusosi con assoluzione «per non aver commesso il fatto» ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.. Pur nel rispetto dell’autonomia dei giudizi, la decisione penale conferma che gli elementi dibattimentali non hanno permesso di ricondurre la condotta al ricorrente, evidenziando come la stessa nota di polizia ammettesse la mancanza di riprese della dinamica.

Ne consegue che, al di là delle dichiarazioni della persona offesa, non esiste alcuna documentazione probatoria idonea a chiarire l’autore del fatto. Non risulta provato, nemmeno secondo il paradigma della probabilità, che il ricorrente abbia tenuto le condotte violente poste a fondamento della misura. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del DASPO impugnato e condanna delle amministrazioni resistenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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