Ottemperanza: cessata materia del contendere per adempimento sopravvenuto con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 305 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione della sentenza intervenuta nelle more del giudizio determina la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo necessario accertare la sussistenza di un interesse residuo della parte ricorrente. L’Amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza è comunque tenuta alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l’inerzia serbata fino a quel momento ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Con sentenza n. 98 del 13 marzo 2025, passata in giudicato, il Tribunale di Chieti aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €1.500,00 per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ex art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora, segnalando che erano decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’Amministrazione si costituiva, rappresentando di essersi attivata per l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, con le ultime note difensive, la parte ricorrente aveva riferito dell’intervenuta esecuzione della sentenza, richiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale.
Alla luce del sopravvenuto adempimento, il Collegio ha dichiarato la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che consente al giudice di dichiarare tale esito quando, nel corso del giudizio, risulti che il provvedimento o il comportamento dell’Amministrazione non ha più effetti per la parte ricorrente o che non permangono ragioni di decidere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza, non esclude infatti che l’Amministrazione debba considerarsi parte soccombente, avendo reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto dal giudicato.
Le spese sono state liquidate in €600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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