Misura premiale di demoricostruzione e interpretazione restrittiva (TAR Abruzzo n. 65 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dal beneficio premiale di cui all’art. 2, comma 8, lett. a), legge regionale Abruzzo n. 49/2012 — riguardante gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio, in totale difformità o con variazioni essenziali — opera non solo per la volumetria difforme e non sanata, ma per l’intero edificio. La misura premiale, avendo natura eccezionale, è soggetta a interpretazione restrittiva e non ammette esegesi “libere” volte a eludere il chiaro contenuto dispositivo. Le difformità essenziali, anche relative a volumi chiusi, ostano all’accesso al beneficio. Il richiamo al comma 1-ter dell’art. 2-bis TUE opera solo nei casi in cui il beneficio può essere concesso e non consente deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie comunali in materia di altezze, né tantomeno la prova della funzione premiale può ritenersi assolta in assenza di dimostrazione documentale da parte del richiedente.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Pescara un’istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con premialità di un fabbricato sito in Via Zara. L’Amministrazione comunale, con provvedimento del 9 marzo 2026, respingeva la richiesta, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando la presenza di difformità edilizie sul fabbricato. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo illegittima l’interpretazione della normativa regionale sul premio di volumetria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto infondata l’istanza di sospensione, valorizzando il tenore letterale della norma regionale. L’art. 2, comma 8, lett. a), della legge regionale Abruzzo n. 49/2012 esclude dal beneficio gli edifici eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali. Secondo il Collegio, la disposizione non riguarda solo la volumetria difforme e non sanata ma l’intero edificio, non prestandosi pertanto a letture interpretative che eludano il chiaro contenuto dispositivo. La natura premiale ed eccezionale della misura impone una interpretazione restrittiva, coerente con la ratio di riservare il beneficio a chi parte da una situazione di piena legalità. Nel caso di specie, le difformità esistenti — riguardanti anche volumi chiusi — appaiono essenziali e, a un primo esame tipico della fase cautelare, rendono legittimo il provvedimento impugnato, plurimotivato.

Il Collegio ha inoltre scrutinato il richiamo dell’art. 2, comma 5, legge regionale n. 49/2012 al comma 1-ter dell’art. 2-bis TUE. Tale disposizione opera solo per i casi in cui il beneficio può essere concesso e non pone una deroga generalizzata alle altezze degli edifici rispetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Ove interpretata diversamente, la norma sarebbe sospetta di incostituzionalità in quanto indiscriminata e generalizzata deroga alla pianificazione, come già evidenziato da Corte Costituzionale, sentenza 17 del 2023 e da questo Tribunale nella sentenza 145 del 2024. Quanto consentito è solo proiettare il maggior volume in altezza, anche superando quella dell’edificio preesistente, quando le dimensioni del lotto non consentano ampliamenti orizzontali, ferma restando l’inderogabilità delle norme in materia di altezze.

Il Tribunale ha infine ribadito la funzione non speculativa ma premiale del beneficio, finalizzato a favorire azioni di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente. La prova della realizzazione di tale funzione incombe sul richiedente e non è stata fornita né in sede istruttoria né in giudizio. La volumetria premiale è quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale e come risultante dal titolo abilitativo originario, senza possibilità di gonfiare il calcolo escludendo dal computo locali o superfici sulla base di altre misure premiali previste dalla normativa ordinaria o regolamentare. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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