Onere fiscale minimo e accisa decrescente nel prezzo sigarette (TAR Lazio n. 7269 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise sui tabacchi lavorati, l’onere fiscale minimo (OFM), disciplinato dall’art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995, è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale privo di profili di illegittimità costituzionale, pur in presenza di “evidenti criticità” rispetto al principio di proporzionalità. Tale pronuncia di inammissibilità, resa ai sensi dell’art. 28 della legge n. 87/1953, non è equiparabile a una sentenza di accoglimento, ma è assimilabile a una decisione “monitoria” o “esortativa”, che lascia al legislatore il compito di operare la reductio ad legitimitatem. Ne consegue che il giudice comune non può disapplicare la normativa nazionale per asserito contrasto con la direttiva 2011/64/UE, priva di efficacia diretta, né può rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, una questione che involga il valore e gli effetti di una pronuncia della Corte Costituzionale, dovendosi escludere che il sindacato di costituzionalità possa essere eluso attraverso il rinvio pregiudiziale. In assenza di una condotta illecita dell’Amministrazione, che si è limitata a dare attuazione a una disciplina vincolante, non è configurabile una responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice di tabacchi lavorati, ha impugnato la determinazione del 13 gennaio 2022 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato la tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, individuando l’ofm in euro 194,72 per chilogrammo convenzionale. La ricorrente ha dedotto il contrasto della disciplina nazionale sull’onere fiscale minimo con la direttiva 2011/64/UE e con i principi del Trattato, sostenendo che il meccanismo dell’accisa, determinandosi in modo decrescente per i prodotti di fascia bassa, comprime la libertà di concorrenza e la capacità contributiva dei produttori di minori dimensioni, chiedendo la disapplicazione della normativa interna e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, dopo aver sollevato in due occasioni la questione di legittimità costituzionale dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 504/1995, ha visto dichiarare l’inammissibilità delle questioni dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 2023 e, successivamente, con la sentenza n. 183 del 2025. Con quest’ultima pronuncia, la Corte ha evidenziato che il meccanismo di calcolo dell’OFM, pur presentando “evidenti criticità” e producendo un effetto sproporzionato a danno dei produttori di fascia bassa, non può essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, spettando al legislatore, in via esclusiva, la scelta tra le molteplici soluzioni idonee a realizzare la reductio ad legitimitatem.
Il Collegio ha quindi escluso la possibilità di procedere alla disapplicazione della normativa nazionale, rilevando come la direttiva 2011/64/UE, demandando agli Stati membri un’ampia discrezionalità nella definizione della struttura e della misura dell’imposizione, non sia dotata di efficacia diretta. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 2017, il Tribunale ha ribadito che, in presenza di disposizioni unionali prive di efficacia diretta, il giudice comune non può disapplicare la legge interna ma deve attivare il controllo accentrato di costituzionalità, già esperito e concluso con la richiamata pronuncia.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Tribunale l’ha ritenuta non dovuta, non emergendo dubbi interpretativi sulla direttiva (c.d. acte clair). Un’eventuale rimessione si risolverebbe, infatti, in un quesito sul valore e sui limiti delle pronunce della Corte Costituzionale, finendo per collocare la Corte di Giustizia in una posizione di sovraordinazione rispetto al giudice delle leggi, in contrasto con la teoria dei controlimiti elaborata a partire dalla sentenza n. 183 del 1973.
Il Collegio ha infine escluso la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, difettando il presupposto della condotta illecita, essendo l’atto impugnato conforme alla legge, e mancando l’elemento soggettivo della colpa, avendo l’Agenzia esercitato un potere di natura vincolata. Ogni eventuale profilo di responsabilità per mancata attuazione della direttiva è stato ricondotto al diverso titolo della responsabilità dello Stato legislatore, azionabile nelle sedi proprie.
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Nota della Redazione
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