Illegittimo il divieto di accesso dei cani alle aree gioco per bambini (TAR Abruzzo n. 284 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza sindacale che dispone il divieto assoluto di accesso dei cani, anche se custoditi, alle aree destinate ai giochi per bambini. Le esigenze di igiene pubblica e di sicurezza dei cittadini risultano già salvaguardate dalla disciplina statale che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le deiezioni. L’amministrazione comunale, in luogo dell’indiscriminato divieto, deve rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Un’associazione di tutela degli animali ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini. La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato che l’ordinanza prevedeva già altre misure per la tutela dell’igiene e della sicurezza. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso in forma semplificata, ritenendo la legittimazione attiva dell’associazione in base alle finalità statutarie. Nel merito, la misura del divieto assoluto è stata ritenuta in violazione del principio di proporzionalità, poiché le esigenze di tutela dell’igiene pubblica e dell’incolumità dei bambini sono già soddisfatte dalla disciplina vigente che impone guinzaglio e rimozione delle deiezioni.

Il Collegio ha richiamato il precedente del TAR Sardegna n. 800/2026, secondo cui l’amministrazione deve adoperarsi per rendere cogenti le misure previste dalla legge attraverso un’efficace attività di controllo e repressione. La stessa sezione ha già affermato che il divieto di circolazione dei cani opera in contrasto con il principio di proporzionalità, imponendo sacrifici evitabili ai destinatari del provvedimento.

La scelta di vietare l’ingresso ai cani nelle aree gioco è stata giudicata irragionevole e sproporzionata, poiché l’ordinanza prevedeva già altri obblighi per i conduttori, quali la raccolta immediata delle deiezioni e l’obbligo di guinzaglio e museruola. Il Tribunale ha pertanto annullato l’articolo impugnato, limitatamente alla parte che vieta l’accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini, compensando le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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