Sospesa la selezione per anni successivi al primo in Medicina dopo la declaratoria di nullità dell’avviso (TAR Abruzzo-L’Aquila n. 63 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di una graduatoria concorsuale può essere accolta quando l’atto presupposto della procedura selettiva sia stato già dichiarato nullo con sentenza del giudice amministrativo. La declaratoria di nullità dell’avviso di selezione, intervenuta prima dell’esame dell’istanza cautelare, integra infatti il requisito del fumus boni iuris, rendendo probabile l’accoglimento del ricorso nel merito. In tale contesto, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato costituisce misura satisfattiva idonea a preservare la posizione del ricorrente in attesa della decisione di merito. La fissazione dell’udienza pubblica di trattazione completa la tutela cautelare, consentendo la definizione della controversia nel contraddittorio delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale del 17 febbraio 2026, n. 3, recante l’approvazione della graduatoria generale di merito per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, nonché i successivi scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non risultava utilmente collocato ai fini dell’iscrizione. L’impugnazione riguardava altresì il decreto rettorale che aveva indetto la selezione e gli atti relativi alla gestione degli scorrimenti, delle accettazioni e delle rinunce. Con memoria incidentale, il ricorrente chiedeva inoltre l’accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, osservando che l’avviso di selezione del 2 dicembre 2025 — atto presupposto del provvedimento impugnato — era stato già dichiarato nullo con la sentenza TAR Abruzzo-Pescara, n. 192 del 2026.
Tale declaratoria di nullità incide direttamente sulla legittimità dell’intera procedura selettiva, poiché viene meno il fondamento giuridico dell’avviso che aveva indetto la selezione. Ne consegue che anche la graduatoria approvata sulla base di un atto presupposto nullo appare assistita da un evidente profilo di illegittimità, idoneo a fondare la valutazione positiva del fumus boni iuris richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare.
Il Collegio ha inoltre valutato la ricorrenza del periculum in mora, desumibile dall’urgenza di garantire al ricorrente una tutela effettiva in relazione alla sua posizione nella procedura selettiva, in considerazione della peculiarità del settore concorsuale. Il passaggio alla fase cautelare ha consentito la sospensione dell’atto impugnato e la contestuale fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 9 aprile 2027.
La compensazione delle spese della fase cautelare è stata disposta considerando la natura della controversia e l’assenza di soccombenza virtuale, trattandosi di una fase incidentale del giudizio.
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Nota della Redazione
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