Ottemperanza al giudicato per la carta docente del supplente: nomina del commissario ad acta in caso di inadempimento (TAR Abruzzo n. 281 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione, soccombente in un giudizio di cognizione, ha l’onere di dare puntuale esecuzione al giudicato, non potendo giustificare l’inerzia con mere attività preparatorie o dichiarazioni di intento. In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora l’obbligo di pagamento di una somma di denaro, derivante da sentenza passata in giudicato, non sia stato adempiuto entro il termine assegnato, può nominare sin da subito un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Tale nomina anticipata, non subordinata all’ulteriore decorso di un termine dopo la pubblicazione della sentenza di ottemperanza, è volta a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e la ragionevole durata del processo.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato, avendo prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agiva in giudizio per vedersi riconoscere il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 286 del 23 maggio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, condannava l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 500,00 per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione.
Nonostante il giudicato, l’Amministrazione rimaneva inerte. Il docente proponeva, pertanto, ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere, deducendo di essersi attivato per adempiere alla propria obbligazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nel verificare la sussistenza dell’obbligo di ottemperanza, rileva la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione. La mera segnalazione di un’attivazione per l’adempimento non è sufficiente a escludere la persistente inottemperanza, in assenza della prova di un effettivo e integrale adempimento.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso, richiamando la portata dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 in materia di interessi e rivalutazione, e ordina al Ministero di provvedere al pagamento della somma riconosciuta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Con una statuizione volta a prevenire un’ulteriore inerzia, il Tribunale dispone la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nella figura del Prefetto pro tempore di Pescara, affinché, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, provveda direttamente all’esecuzione, con un ulteriore termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente. Le eventuali spettanze del commissario sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e saranno liquidate con separato decreto.
Il TAR condanna, infine, l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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