Albero monumentale: il TAR Abruzzo non sospende ma dispone istruttoria (TAR Abruzzo n. 35 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame cautelare, il Tribunale Amministrativo può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 55, comma 12, c.p.a., quando non abbia elementi sufficienti per valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’ordinanza che dispone una relazione circostanziata e documentata sull’oggetto del contendere e rinvia la trattazione a una successiva camera di consiglio non definisce il giudizio cautelare ma ne differisce la decisione, permettendo al Collegio di acquisire gli elementi conoscitivi necessari. L’istruttoria cautelare è finalizzata a garantire una decisione consapevole e non costituisce anticipazione del merito.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area in via Conte Genuino ha impugnato la delibera di Giunta Regionale n. 895 del 29 dicembre 2025, nella parte in cui ha inserito nell’elenco regionale degli alberi monumentali d’Abruzzo un esemplare di “Quercus Pubescens” (scheda 4/G482/PE/1), ubicato in quella via. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di iscrizione all’albo, ritenendo che la classificazione come albero monumentale fosse lesiva del proprio interesse. Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, quale soggetto cointeressato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha ritenuto necessario approfondire la vicenda fattuale prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare. Il Collegio ha fatto applicazione dell’art. 55, comma 12, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di disporre incombenti istruttori in sede di esame dell’istanza incidentale, esercitando i poteri istruttori d’ufficio. La scelta di non decidere immediatamente sulla sospensiva evidenzia la necessità di acquisire una relazione dettagliata dalla Regione Abruzzo: l’Amministrazione è stata invitata a depositare un documento circostanziato e documentato sui fatti di causa e sui motivi di ricorso.
La particolarità della decisione risiede nella natura interlocutoria del provvedimento. Il Tribunale, invece di rigettare o accogliere la domanda incidentale, ha fissato una nuova camera di consiglio per il 26 maggio 2026, termine entro il quale la Regione dovrà adempiere all’incombente istruttorio. Il rinvio consente al Collegio di valutare il quadro fattuale completo e di assumere una decisione più ponderata, evitando che l’eventuale sospensiva venga concessa o negata sulla base di elementi insufficienti.
Questa tecnica decisoria consente di mantenere inalterata la situazione di fatto medio tempore, senza che l’inerzia dell’Amministrazione o la mancata produzione documentale possano pregiudicare la funzione dell’istituto cautelare. L’ordinanza è stata disposta con l’intervento dei magistrati indicati in epigrafe, ed è stata comunicata alle parti a cura della Segreteria, con onere per la Regione di dare esecuzione a quanto prescritto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.