DASPO: annullamento per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (TAR Abruzzo n. 148 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura sanzionatoria e deve essere oggetto di stretta interpretazione, con la conseguente tassatività delle ipotesi che ne legittimano l’adozione. L’esercizio del potere interdittivo del Questore richiede un’adeguata istruttoria e una valutazione concreta della pericolosità del destinatario, fondata su elementi di fatto univoci che dimostrino una partecipazione attiva a episodi di violenza, e non può basarsi su un mero automatismo rispetto alla denuncia penale. La motivazione del provvedimento deve inoltre dare conto delle ragioni che giustificano una durata della misura superiore al minimo edittale e indicare specificamente i luoghi oggetto del divieto, secondo quanto prescritto dall’art. 6, commi 1 e 5, legge n. 401/1989.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Chieti aveva disposto nei confronti di un calciatore il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. daspo) per la durata di due anni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il provvedimento, fondato sulla proposta della Stazione Carabinieri di Casoli, contestava all’interessato, indicato come giocatore della squadra “ASD Casolana”, di essersi reso responsabile di lesioni personali e minacce ai danni di alcuni calciatori della squadra avversaria, in occasione di un incontro di calcio.
Il ricorrente, invece, sosteneva di non aver preso parte ad alcun episodio di violenza, ma di aver subito un’aggressione, e precisava di militare all’epoca dei fatti nella squadra ospitata (Lanciano Calcio 1920), non in quella indicata nel provvedimento. Il giudizio, dopo una fase cautelare in cui il Tribunale aveva parzialmente sospeso l’efficacia del daspo per consentire al ricorrente di svolgere l’attività sportiva, è stato deciso all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti. La Corte ha escluso che la condotta contestata al ricorrente potesse essere inquadrata in modo univoco nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 401/1989, mancando elementi atti ad attestare una partecipazione attiva a episodi di violenza. Le accuse, basate esclusivamente sulle dichiarazioni della squadra avversaria, risultavano smentite dal referto arbitrale, che descriveva piuttosto un comportamento aggressivo e provocatorio da parte del dirigente avversario. Il Tribunale ha rilevato che l’istruttoria era lacunosa, non essendo state acquisite le dichiarazioni degli altri componenti della terna arbitrale, e che il provvedimento era viziato da una superficialità tale da identificare erroneamente il ricorrente come giocatore della squadra “ASD Casolana”.
Il Collegio ha inoltre ribadito che, per costante giurisprudenza, non può sussistere alcun automatismo tra la denuncia penale e l’emissione del daspo, essendo richiesta una valutazione della pericolosità che deve emergere dal provvedimento stesso. Nel caso in esame, il quadro circostanziale controverso e contraddittorio non avrebbe consentito di ritenere soddisfatto tale requisito.
La Corte ha poi ritenuto fondata la censura sulla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la Questura non aveva motivato le ragioni che l’avevano indotta a irrogare la misura nella durata di due anni, superiore al minimo edittale di un anno. Tale scelta, essendo espressione di un potere discrezionale, avrebbe richiesto un’esplicitazione, sia pur sintetica, per consentire il sindacato giurisdizionale sulla congruità della valutazione.
Da ultimo, è stata accolta anche la doglianza relativa all’indeterminatezza dei luoghi oggetto del divieto di transito e sosta, non avendo la Questura indicato criteri di delimitazione geografica chiari e precisi, come invece richiesto dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che impone che i luoghi siano “specificamente indicati”. Alla luce di tali motivazioni, il Tribunale ha annullato i provvedimenti impugnati, compensando le spese di lite per la complessità delle questioni in fatto.
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Nota della Redazione
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