Revoca dei titoli della guardia giurata e obbligo di motivazione rigorosa (TAR Abruzzo n. 34 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere nei provvedimenti restrittivi da una congrua e adeguata istruttoria, della quale deve dar conto in motivazione. Qualora si tratti di denunce penali o segnalazioni dell’Autorità di P.S., l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente né trarre da esse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti. Quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, la revoca dei titoli può incidere sulla capacità lavorativa dell’interessato, sicché il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella richiesta per soggetti che non svolgono tale attività professionale.
Il Fatto
Un soggetto, titolare del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, vedeva rinnovati i propri titoli con provvedimento del 30.01.2026. In pari data, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti disponeva tuttavia la revoca del medesimo provvedimento di rinnovo, adottando un nuovo atto.
Avverso tale revoca il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per il diniego e l’inadeguatezza dell’istruttoria posta a fondamento della decisione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando il consolidato principio per cui la valutazione di non affidabilità non può risolversi in un mero richiamo acritico a denunce o segnalazioni, ha ritenuto che la revoca impugnata risultasse sorretta da un unico episodio, in assenza di una approfondita istruttoria. Tale carenza ha impedito di verificare la sussistenza di una valutazione complessiva della personalità dell’interessato e della sua storia di vita, richiesta per dubitare delle garanzie di buona condotta nell’uso delle armi.
La circostanza che il provvedimento riguardasse una guardia particolare giurata ha assunto rilievo decisivo: l’eventuale revoca dei titoli abilitativi incide infatti sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di produrre reddito. Ne deriva l’esigenza di una motivazione più rigorosa e di una verifica della proporzionalità, che tenga conto dell’inerenza delle armi all’attività professionale svolta.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, ordinando all’Amministrazione un riesame del provvedimento da effettuarsi sulla base dei principi espressi, nel termine perentorio di sessanta giorni. Ha altresì fissato l’udienza pubblica di merito, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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