Decadenza assegnazione ERP e riparto giurisdizionale tra giudice amministrativo e ordinario (TAR Abruzzo n. 546 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, adottato ai sensi dell’art. 34, comma 1-bis, della legge regionale n. 96 del 1996, per effetto della condanna penale irrevocabile di un componente del nucleo familiare per uno dei reati ostativi, è atto vincolato, imposto direttamente dalla legge al verificarsi del presupposto normativamente previsto e non già espressione di potere discrezionale dell’Amministrazione. Ne consegue che la controversia, concernendo l’accertamento del diritto soggettivo alla persistente assegnazione dell’alloggio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Con decreto n. 41 del 22 luglio 2025, il Comune di Pescara, sulla base dell’istruttoria dell’ATER e del parere della Commissione ERP, disponeva la decadenza dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, intervenuta nel 2015, in favore della ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 1-bis, della legge regionale n. 96 del 1996. Il provvedimento traeva origine dalla sentenza penale irrevocabile di condanna riportata da un convivente dell’assegnataria per due reati ostativi, con conseguente risoluzione del contratto di locazione e intimazione al rilascio dell’immobile.

La ricorrente impugnava l’atto dinanzi al TAR, deducendo la violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell’art. 34 della legge regionale citata, degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale della norma regionale. Si costituivano il Comune di Pescara e l’ATER, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ravvisando la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in forma abbreviata.

Il collegio ha preliminarmente osservato che l’emanazione degli atti impugnati è imposta in via immediata e diretta dalla legge al verificarsi di uno dei presupposti in essa contemplati, nella specie la condanna penale irrevocabile, riportata da un componente del nucleo familiare dell’assegnatario, per uno dei reati ostativi indicati dalla norma regionale. Tale circostanza esclude che l’assunzione del provvedimento costituisca esercizio di potere discrezionale dell’Amministrazione, caratterizzato da una previa valutazione comparativa del pubblico interesse.

Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite, ordinanza n. 621 del 2021, il TAR ha rilevato che, trattandosi di atto vincolato, la domanda della ricorrente è volta all’accertamento del proprio diritto soggettivo alla persistente assegnazione dell’alloggio. Siffatta controversia, in base all’ordinario criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con compensazione delle spese di lite tra le parti, sussistendo giuste ragioni per derogare al principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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