Obbligo di provvedere sulla revisione prezzi nel silenzio della stazione appaltante (TAR Abruzzo n. 547 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della stazione appaltante su un’istanza di revisione prezzi configura un’ipotesi di silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. Nell’ambito dell’accordo quadro disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023 (e dalle previgenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, applicabili ratione temporis), la stazione appaltante è pur sempre gravata da un obbligo di provvedere espressamente sulla richiesta di adeguamento dei corrispettivi, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell’appaltatore. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta la declaratoria dell’obbligo di provvedere entro un termine congruo. Il giudice amministrativo può esaminare la fondatezza della pretesa, riconoscendo il diritto alla revisione prezzi soltanto quando l’amministrazione sia priva di ulteriori margini di discrezionalità.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di lotti della gara bandita nel 2018 dall’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (AreaCom) per la fornitura quadriennale di dispositivi medici alle Aziende Sanitarie abruzzesi, aveva ottenuto con delibera n. 5489 del 19.11.2024 il riconoscimento, da parte di AreaCom, della revisione dei corrispettivi nella misura dell’8,4%, oltre all’estensione ad ulteriori categorie di prodotti con delibera n. 253 del 22.1.2025 e alla decorrenza dal secondo anno contrattuale con delibera n. 933 del 27.2.2025.
Con istanza del 5.3.2025, la ricorrente aveva chiesto alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti di recepire tali delibere e di adottare i provvedimenti necessari alla liquidazione dei conguagli. Di fronte al silenzio dell’Amministrazione, la società aveva agito ex artt. 31, comma 3, e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché la verifica della fondatezza della pretesa. La ASL non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio, consolidato, secondo cui l’inadempienza della stazione appaltante su una specifica istanza di revisione prezzi non elide l’obbligo di provvedere sulla questione, con correlata tutela in capo all’operatore economico che può agire avverso il silenzio inadempimento.
La circostanza che la società sia aggiudicataria di un accordo quadro non esclude la sussistenza di un obbligo di provvedere espressamente sulla concreta richiesta di adeguamento economico, in quanto la fattispecie si caratterizza per la presenza di un’istanza specifica e qualificata, e non di una mera sollecitazione. L’interesse all’emanazione di un atto espresso è tutelabile, indipendentemente dall’esito che l’Amministrazione intenderà dare alla richiesta.
Il Tar ha inoltre rilevato come la fondatezza della pretesa sostanziale non possa essere scrutinata in questa sede per difetto dei presupposti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a., atteso che all’Amministrazione residuano margini di discrezionalità nella valutazione delle delibere di AreaCom e nella quantificazione dei conguagli. Ne consegue che la declaratoria di obbligo di provvedere deve essere limitata alla doverosità di una pronuncia espressa, senza che il giudice possa sostituirsi all’Amministrazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente alla declaratoria dell’obbligo di provvedere in via espressa entro il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con condanna alle spese della ASL soccombente, liquidate in euro 2.000 oltre contributo unificato e accessori.
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Nota della Redazione
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