Il criterio premiale non è requisito di partecipazione e il suo difetto non comporta esclusione (TAR Basilicata n. 66 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio di valutazione previsto dalla lex specialis, che attribuisce un punteggio premiale per la disponibilità di un parco automezzi destinato all’esecuzione della commessa, non integra un requisito di partecipazione: la sua carenza non legittima l’esclusione dell’operatore economico, ma determina al più la neutralizzazione del relativo punteggio, con effetti solo sull’eventuale graduatoria. La mera allegazione di un’anomalia dell’offerta fondata sulla sottostima del costo della manodopera, priva di elementi persuasivi e smentita dal dato che il costo esposto è superiore alla stima della stazione appaltante, non è idonea a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.

Il Fatto

Una società partecipante a una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, suddivisa in sette lotti, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 6 disposta in favore del controinteressato. La ricorrente ha dedotto che l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa per la carenza del requisito relativo al parco automezzi, nonché per l’anomalia dell’offerta, conseguente alla sottostima del costo della manodopera. Ha pertanto chiesto l’annullamento degli atti di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con domanda di subentro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato in via preliminare la natura del criterio “P5” previsto dall’art. 5-bis del disciplinare di gara, dedicato al parco automezzi. Ha ritenuto che tale criterio non configuri un requisito di partecipazione, la cui carenza comporterebbe l’esclusione dell’operatore, bensì un parametro finalizzato all’attribuzione di un punteggio premiale. La relativa carenza, pertanto, non incide sulla ammissibilità dell’offerta, ma determina la neutralizzazione del punteggio, evenienza nella specie non idonea ad alterare l’ordine di graduatoria. Sotto questo profilo, il collegio ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.

Con riferimento alla dedotta anomalia, il Tribunale ha osservato che le contestazioni formulate dalla ricorrente risultano generiche e prive di una persuasiva dimostrazione. Il costo complessivo della manodopera indicato nell’offerta aggiudicataria è, infatti, superiore alla stima operata dalla stazione appaltante e il rispetto della clausola sociale può essere garantito attraverso l’impiego del personale da assorbire presso altre commesse. Anche tale censura è stata pertanto ritenuta non assistita da fumus.

Il collegio ha infine verificato la sussistenza del requisito del periculum in mora, richiamando il disposto dell’art. 119 cod. proc. amm. La ricorrente non ha fornito prova dell’estrema gravità e urgenza, anche in considerazione dell’ampia durata della commessa e della sollecita fissazione dell’udienza di merito. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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