Silenzio-inadempimento e istanza di autotutela: nessun obbligo di provvedere (TAR Campania n. 2299 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo giuridico di provvedere a fronte di un’istanza di autotutela volta al riesame di un provvedimento espresso che continua a produrre effetti. Il potere di annullamento d’ufficio è manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, esercitabile nell’an e in via officiosa, e il privato può al più avanzare mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore cogente. Ne consegue che l’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza di riesame non legittima il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi di autotutela doverosa normativamente stabiliti o legati a conclamate esigenze di giustizia. La regola trova conferma testuale nella lettera dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, che prefigura l’iniziativa di annullamento in termini di mera possibilità.

Il Fatto

Con bando del 16 maggio 2025 una Fondazione privata indiceva una procedura comparativa per l’assegnazione di macchine da festa per l’edizione 2026. I ricorrenti presentavano nei termini domanda di partecipazione, ma la stessa veniva esclusa all’esito dell’apertura delle buste.

Presentata un’istanza di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione, e successivamente — a seguito del decesso del soggetto che rivestiva la qualità di Mastro di Festa — una nuova istanza con cui si chiedeva l’assegnazione del bene ovvero, in subordine, la rinnovazione della procedura, i ricorrenti agivano avverso il silenzio serbato dalla Fondazione, lamentando la violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi di correttezza ed economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra l’ipotesi in cui l’amministrazione non ha ancora provveduto e quella in cui ha già amministrato il caso con un provvedimento espresso che continua a produrre effetti. Solo nella seconda eventualità si versa nell’ambito dell’autotutela, soggetta a un regime peculiare che ne regola la discrezionalità.

Richiamando Cons. St. sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564, il TAR osserva che il potere di riesame costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui l’amministrazione è titolare in via esclusiva per la tutela dell’interesse pubblico. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare un obbligo di provvedere: rispetto all’esercizio di tale potere il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni, prive di valore giuridicamente cogente.

La conclusione è avvalorata dalla lettera dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, che prefigura l’iniziativa di annullamento d’ufficio in termini di mera possibilità, e trova giustificazione nelle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e nella correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati. Il potere di autotutela è dunque incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento, salvo i casi di autotutela doverosa normativamente stabiliti e quelli legati a conclamate esigenze di giustizia.

Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, sezione quinta, sentenza 9 gennaio 2024, n. 301 e, in termini, T.A.R. Umbria, sezione prima, sentenza 4 marzo 2025, n. 252. Quanto al profilo costituzionale, la scelta di non rimuovere l’atto non collide con i parametri invocati, poiché l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo va comparato con altri interessi, tra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici, compresso dall’annullamento di un atto ormai inoppugnabile, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, sentenza 13 luglio 2017, n. 181.

Il ricorso è pertanto respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della Fondazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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