Sospensione cautelare della licenza di polizia per detenzione abusiva di esplosivi (TAR Basilicata n. 38 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sussistenza del fumus boni iuris va esclusa quando il provvedimento prefettizio di sospensione della licenza di polizia trovi incontestata evidenza in gravi negligenze del titolare, quali l’abusiva detenzione di ingenti quantitativi di materiale esplodente in luogo non sicuro, per le quali penda un processo penale. Tali circostanze giustificano, prima facie, il giudizio di non affidabilità che sorregge la misura precauzionale adottata dall’autorità di pubblica sicurezza. La prova del pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. non può ritenersi assolta nemmeno attraverso il richiamo alla comparazione degli interessi, attesa la preminenza degli interessi pubblicistici sottesi alla determinazione impugnata. In assenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., la domanda cautelare va respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di polizia rilasciata nel 2019 e da ultimo rinnovata nel novembre 2025, impugnava dinanzi al TAR Basilicata il decreto con cui la Prefettura territorialmente competente, in data 31 dicembre 2025, aveva disposto la sospensione della licenza stessa.
La misura era stata adottata all’esito di accertamenti che avevano evidenziato la detenzione abusiva di ingenti quantitativi di materiale esplodente in un luogo non sicuro, circostanza per la quale pendeva un procedimento penale a carico dell’interessato. Con il ricorso, il titolare della licenza chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa concessione di misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura e l’entità del pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto, all’esame sommario proprio della fase cautelare, che il ricorso fosse sprovvisto di fumus boni iuris. A fondamento di tale valutazione, il Tribunale ha posto l’incontestata evidenza delle gravi negligenze riconducibili al ricorrente, consistenti nell’abusiva detenzione di ingenti quantitativi di materiale esplodente in luogo non sicuro.
Tale condotta, per la quale pende un processo penale, è stata ritenuta idonea a giustificare prima facie il giudizio di non affidabilità che sorregge l’impugnata misura precauzionale. La natura e la consistenza dei fatti accertati, pur in assenza di una definizione del giudizio penale, legittimano l’esercizio del potere di sospensione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva provato l’esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, requisito autonomo e necessario per la concessione della tutela cautelare. In ottica di comparazione degli interessi, il Collegio ha evidenziato la preminenza degli interessi pubblicistici sottesi alla determinazione prefettizia, connessi alla sicurezza pubblica e alla prevenzione di potenziali pericoli derivanti dalla detenzione di materiale esplodente.
La carenza di entrambi i presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. ha condotto al rigetto della domanda cautelare. In ragione della particolarità del caso, le spese di lite della fase sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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