Rinuncia ai termini a difesa e onere della prova sull’epoca del manufatto (Cons. Stato n. 2299 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, dopo l’adempimento istruttorio disposto dal giudice, chiede il passaggio in decisione della causa senza discussione e senza sollevare alcuna eccezione rinuncia ai termini a difesa di cui all’art. 73 c.p.a., concepiti nel suo esclusivo interesse, e non può invocarne successivamente la violazione. L’obbligo di munirsi di licenza edilizia è legittimo e cogente anche quando il regolamento edilizio comunale sia stato adottato anteriormente alla legge urbanistica del 1967, perché la pianificazione e il controllo dell’attività edilizia costituiscono prerogativa dell’ente locale estensibile all’intero territorio comunale. Ai fini della sanatoria grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di provare con ragionevole certezza l’epoca risalente di realizzazione del manufatto, non essendo sufficiente la mera allegazione.
Il Fatto
La controversia riguarda una costruzione abusiva per cui l’interessata ha presentato istanza di sanatoria. Il Comune ha rigettato l’istanza e ha adottato il conseguente ordine di demolizione. I provvedimenti sono stati impugnati davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che ha respinto il ricorso per due ragioni: il Comune è dotato di piano di fabbricazione sin dal 1958, con conseguente obbligo di licenza edilizia; la ricorrente non ha dimostrato il requisito della doppia conformità, edilizia ed urbanistica, al momento della realizzazione e a quello della domanda.
La sentenza è stata appellata. Con il primo motivo si è dedotta la violazione dell’art. 73 c.p.a., per essere stata depositata la relazione istruttoria del Comune a ridosso dell’udienza di merito, con compressione dei termini a difesa. Con il secondo motivo si è sostenuta la realizzazione del manufatto anteriormente al 1967, con conseguente non necessità della licenza, e si è chiesto un approfondimento istruttorio sull’aerofotogrammetria prodotta dall’amministrazione. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anziché respingere il primo motivo sul piano del principio. Riconosce che la prospettazione avrebbe avuto un fondamento, perché tra il deposito della relazione istruttoria e l’udienza conclusiva sono effettivamente trascorsi pochi giorni. Il rigetto discende però da un fatto processuale decisivo: la difesa della ricorrente, con atto del 17 maggio 2023, ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione, senza sollevare alcuna eccezione sull’esiguità del tempo di reazione.
Da qui la qualificazione della condotta come rinuncia ai termini a difesa. Il Collegio chiarisce che i termini dell’art. 73 c.p.a. sono nella disponibilità delle parti, perché concepiti nel loro stesso interesse. Chi vi rinuncia non può poi allegarne la violazione per ottenere la riforma della sentenza. Il motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo investe il regime edilizio applicabile ratione temporis. Il Collegio rileva che il Comune era dotato di programma di fabbricazione dal 1958 e che da quella data era necessario il permesso di costruire. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 1297 dell’8 febbraio 2024, secondo cui l’obbligo di licenza imposto da un regolamento edilizio anteriore alla legge urbanistica del 1967 è legittimo e cogente: il limite della pianificazione obbligatoria ai centri abitati previsto dall’art. 31 della legge n. 1150 del 1942 non impediva ai Comuni di estendere il controllo all’intero territorio.
Superata la questione del titolo abilitativo, resta quella probatoria. La ricorrente non ha allegato elementi sufficienti a dimostrare la realizzazione del fabbricato anteriormente al 1958. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 7770 del 25 settembre 2024: l’onere della prova grava sul proprietario in applicazione del principio di vicinanza della prova, perché è l’unico soggetto nella disponibilità di documenti utili a dimostrare con ragionevole certezza l’epoca del manufatto. Analogo indirizzo è richiamato con riguardo a Cons. Stato, sez. VII, n. 1310 del 2024 e a Cons. Stato, sez. VI, n. 570 del 2022. Di questa prova rigorosa non vi è traccia nelle difese dell’appellante.
L’appello è pertanto rigettato nel suo complesso. Il Collegio si astiene dal pronunciarsi sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione appellata.
Nota della Redazione
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