Annullato il DASPO urbano se il minore non ha partecipato attivamente alla rissa (TAR Basilicata n. 110 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento, previsto dall’art. 13-bis D.L. n. 14/2017 conv. in L. n. 48/2017, presuppone che il destinatario risulti denunciato per reati commessi in occasione di gravi disordini e che dalla sua condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, con la conseguenza che non può essere emanato nei confronti di chi, pur presente sul luogo, non abbia partecipato attivamente alla colluttazione. Il provvedimento deve essere sorretto da un’istruttoria completa e da una motivazione che valuti specificamente il comportamento del soggetto, non potendosi fare generico riferimento alla presenza tra i partecipanti alla rissa.

Il Fatto

Con decreto del 16 giugno 2025, il Questore di Potenza aveva disposto nei confronti di un minore il divieto di accesso per un anno ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento di alcuni comuni, ai sensi dell’art. 13-bis D.L. n. 14/2017, in quanto denunciato per il reato di rissa ex art. 588 cod. pen., per aver partecipato a una colluttazione avvenuta il 17 aprile 2025 all’esterno di un esercizio commerciale.

I genitori del minore hanno impugnato il provvedimento deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il figlio non aveva preso parte attiva alla rissa ma si era limitato ad assistere ai fatti. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza dell’11 settembre 2025, ma il ricorso è stato successivamente accolto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi alla violazione dell’art. 13-bis, comma 1, D.L. n. 14/2017 e al difetto di istruttoria, nonché la parte del terzo motivo concernente il difetto di motivazione per l’omessa valutazione del comportamento specifico del minore.

La norma consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di persone denunciate per reati commessi in occasione di gravi disordini, qualora dalla loro condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nel caso di specie, però, dalla documentazione fotografica contenuta nella relazione della Questura, prodotta in giudizio dai ricorrenti, è emerso che il minore non aveva partecipato alla colluttazione, risultando fermo a guardare con le mani in tasca mentre altri soggetti erano coinvolti nella rissa.

Il Collegio ha evidenziato che l’affermazione contenuta nella relazione di polizia giudiziaria, secondo cui tutti i ragazzi appartenenti ai due gruppi avevano preso parte alla rissa, non trovava riscontro nelle immagini prodotte. Tale circostanza risultava ulteriormente confermata dal fatto che, in alcune immagini, il minore non era nemmeno presente, e da un provvedimento dello stesso Questore che aveva archiviato il procedimento nei confronti di un altro ragazzo coinvolto nella medesima vicenda, ritenendo dalle immagini che non aveva partecipato alla rissa.

La Corte ha quindi annullato il decreto impugnato, ritenendo che il provvedimento non fosse sorretto da un’istruttoria adeguata né da una motivazione sufficiente a giustificare l’adozione del DASPO urbano nei confronti del minore. Le restanti censure sono state assorbite dall’accoglimento delle precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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