Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 2405 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha, nei confronti dell’Amministrazione scolastica, un immediato valore conformativo-ordinatorio. L’obbligo che ne deriva impone di far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina fin d’ora il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5161/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica dell’importo nominale di euro 500 annui per quattro annualità già maturate. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata in forma esecutiva.
Decorso il termine dilatorio senza alcun pagamento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si costituisce solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario è munita di immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste premesse il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo destinato alla formazione professionale della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione è altresì condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario, richiamando TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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