Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per il mancato pagamento della Carta docente (TAR Basilicata n. 75 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’integrale attuazione del comando giurisdizionale. L’inerzia dell’Amministrazione, protratta oltre il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, configura violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, mentre l’ottemperanza può essere proposta entro il termine decennale di prescrizione del diritto fatto valere. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della L. n. 107/2015 (c.d. Carta docente). La pronuncia, notificata al Ministero, era divenuta irrevocabile, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e di quello previsto dall’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm., nonché l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, necessario per poter agire in ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’Amministrazione intimata configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il Collegio ha precisato che l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso, è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
Per l’esecuzione, è stato assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, con l’onere di provvedere al compimento degli atti necessari. Il compenso per l’eventuale attività commissariale, determinato in euro 300,00, è stato posto a carico del Ministero.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Ha specificato che le spese comprendono in modo omnicomprensivo anche quelle accessorie relative ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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