Nell’appalto integrato la mancata perizia di variante è inadempimento dell’appaltatore se il rischio è contrattualmente allocato in capo ad esso (Cass. civ. Sez. 1 n. 4548 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle circostanze di fatto o una rinnovazione del sindacato di merito. In materia di appalto integrato, quando le criticità che hanno determinato l’anomalo andamento dei lavori non siano imputabili alla stazione appaltante e la loro risoluzione spetti per contratto all’appaltatore in sede di progettazione esecutiva, la mancata predisposizione della perizia di variante configura un inadempimento dello stesso appaltatore, non ravvisandosi alcuna responsabilità della committente. Nell’appello, l’appellante che denunci l’errore del primo giudice resta assoggettato all’onere di provare la fondatezza del motivo, indipendentemente dalla posizione processuale ricoperta in primo grado.
Il Fatto
La società, capogruppo mandataria di un’ATI, aveva convenuto in giudizio la stazione appaltante chiedendone la condanna al pagamento di ingenti somme a titolo di accoglimento delle riserve iscritte in relazione a un contratto di appalto integrato per la realizzazione di un’importante infrastruttura viaria.
Il Tribunale aveva accolto solo in minima parte le domande e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando i motivi di gravame aventi ad oggetto il riconoscimento delle riserve relative all’anomalo andamento dei lavori, alle interferenze e ai ritardi negli espropri. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per il mancato confronto con le effettive ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Con specifico riferimento alle riserve per anomalo andamento dei lavori, la Corte ha precisato che, anche nella consulenza tecnica di natura percipiente, la valutazione giuridica dei fatti accertati dal consulente resta riservata al giudice. Nel caso di specie, la divergenza tra il giudice di merito e il consulente non aveva riguardato i fatti, bensì la qualificazione giuridica degli obblighi incombenti sull’appaltatore in ragione della natura di appalto integrato del contratto e delle sue clausole.
La Corte ha quindi condiviso l’assunto del giudice di merito secondo cui gli eventi che avevano determinato i rallentamenti non erano imputabili alla stazione appaltante, spettando invece all’appaltatore la loro risoluzione in sede di progettazione esecutiva. Da ciò consegue che la mancata predisposizione della perizia di variante, lungi dal configurare un inadempimento della committente, integrava un inadempimento dell’appaltatore stesso, il quale si era assunto tali obblighi con la sottoscrizione del contratto.
Quanto al mancato riconoscimento delle altre riserve, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su plurime e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il rigetto, senza che la ricorrente avesse specificamente censurato quella relativa alla mancata prova del pregiudizio o alla mancata dimostrazione della tempestività della riserva. Rilevante anche il principio, richiamato dalla Corte territoriale, secondo il quale in sede di appello grava sull’appellante l’onere di dimostrare la fondatezza del motivo, a prescindere dalla sua posizione originaria.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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