Accesso civico e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità per cessazione della materia del contendere (TAR Basilicata n. 70 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito sulla fondatezza della domanda. La natura degli interessi coinvolti e la particolarità della vicenda costituiscono presupposti idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite, anche in assenza di una soccombenza virtuale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di accesso presentata dal ricorrente all’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza in data 19 giugno 2025, rimasta priva di riscontro da parte dell’Amministrazione. Avverso tale silenzio, l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’ente e la conseguente condanna all’esibizione dei documenti richiesti. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza e Matera, mentre la società controinteressata non ha spiegato intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con nota richiamata in premessa, ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, intervenuta nel corso del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla prosecuzione del processo, rendendo superfluo l’esame delle questioni di merito sollevate con il ricorso introduttivo.
Il Tribunale ha pertanto applicato il disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti. La norma configura un’ipotesi di decisione processuale che prescinde dall’accertamento della fondatezza o meno della pretesa sostanziale, essendo incentrata esclusivamente sulla verifica della permanenza dell’interesse ad agire.
In relazione alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando la natura degli interessi coinvolti nella controversia e la particolarità della fattispecie concreta. Tale scelta si pone in linea con il principio per cui la compensazione può essere disposta in presenza di giusti motivi, tra i quali rientrano la complessità delle questioni trattate e la legittima aspettativa della parte ricorrente di ottenere una pronuncia sul silenzio serbato dall’Amministrazione.
La declaratoria di improcedibilità conclude il giudizio senza una pronuncia nel merito, con la conseguenza che l’Amministrazione non è stata condannata a provvedere sull’istanza di accesso, ma la vicenda si è comunque definita in modo satisfattivo per il ricorrente, il quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Nota della Redazione
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