Prelievi latte: prescrizione decennale e decadenza della cartella (Cons. Stato n. 1227 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito relativo al prelievo supplementare latte si prescrive, quanto alla sorte capitale, nel termine decennale dell’art. 2946 c.c. e, quanto agli interessi, nel termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.. Non opera il termine breve dell’art. 3 Regolamento CE n. 2988/95, che disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie e presuppone una “irregolarità”, categoria non configurabile nei prelievi supplementari dopo la campagna 2003/2004, essendo gli Stati direttamente debitori verso l’Unione. L’intimazione di pagamento ex art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009 non costituisce autonomo atto impositivo, ma invito prodromico all’esecuzione, impugnabile solo per vizi propri e non per censure attinenti all’accertamento presupposto. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione integra annullabilità e non nullità, non rientrando tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. I termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non si applicano ai crediti non tributari recuperati mediante ruolo.
Il Fatto
Un produttore lattiero impugna l’intimazione di pagamento con cui Agea e Ader gli richiedono oltre 400.000 euro a titolo di prelievi supplementari e interessi per le annate dal 1995-1996 al 2001-2002, riferiti a una cartella di pagamento asseritamente notificata nel 2015. Il TAR Veneto accoglie solo in parte il ricorso, annullando l’intimazione per le annate 1995-1996 e 1996-1997 in forza di un precedente annullamento per contrasto comunitario, e respinge per il resto.
Il produttore appella deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità e di rigetto su prescrizione, contrasto comunitario, decadenza, omessa notifica e duplicazione dei ruoli. Le Agenzie si costituiscono e producono in appello documentazione sui giudicati e sulle notifiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Rileva che la stessa era già stata sollevata nel ricorso avverso la cartella, dichiarato inammissibile, e non può essere riproposta quale vizio derivato dell’intimazione. Nel merito, richiamando la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato n. 385 del 2025, n. 9706 del 2022, n. 64 del 2024), conferma il termine decennale per la sorte capitale e quinquennale per gli interessi, escludendo l’operatività del termine breve del Regolamento CE n. 2988/95, che riguarda le azioni giudiziarie e non i crediti.
Sulla produzione documentale in appello, il Consiglio ammette i documenti attestanti la formazione di un giudicato, per l’esigenza di evitare contrasto tra pronunce, qualificando l’eccezione di giudicato esterno come rilevabile anche d’ufficio, senza i limiti dell’art. 104 c.p.a.. I giudicati del TAR Lazio (decreti di perenzione n. 7376/2011 e n. 9221/2011, sentenza n. 3636/2014) dimostrano il consolidamento degli accertamenti e l’interruzione della prescrizione anche prima della cartella.
Quanto al contrasto comunitario, la Corte chiarisce che la preclusione discende dalla definitività degli atti impositivi, non dalla cartella. L’intimazione è atto esecutivo impugnabile solo per vizi propri. Il contrasto con il diritto dell’Unione integra annullabilità per violazione di legge, non nullità, donde l’inutilità del rinvio pregiudiziale.
Sulla decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, il Collegio osserva che i termini valgono solo per imposte dirette e IVA; il credito per prelievo non ha natura tributaria e, se fondato su accertamento definitivo, è soggetto alla sola prescrizione decennale. Infondate anche le censure su notifica, motivazione e duplicazione dei ruoli. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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