Revoca del nulla osta per lavoro stagionale e insussistenza del fumus (TAR Basilicata n. 9 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro subordinato e il visto di ingresso devono essere revocati al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022 conv. in L. n. 122/2022. La comunicazione di avvio del procedimento, seguita dall’assenza di osservazioni da parte dell’interessato, legittima l’Amministrazione a procedere alla revoca sulla base degli accertamenti svolti. La normativa non prevede la possibilità di subentro di un altro datore di lavoro: il mutamento del datore originario comprometterebbe la distribuzione delle quote di ingresso e i controlli amministrativi. In sede di tutela cautelare, la domanda di sospensione è respinta quando il ricorso non presenta sufficienti elementi di fumus boni juris.
Il Fatto
Due lavoratori stranieri impugnavano i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Matera aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato su istanza di un datore di lavoro della Provincia. L’Amministrazione, dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 4.3.2025 e l’assenza di osservazioni, aveva accertato che il datore di lavoro non risultava proprietario o affittuario di terreni agricoli e che i modelli IVA presentati non trovavano riscontro nel portale fatture e corrispettivi. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti e, in via subordinata, il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame sommario della fase cautelare, ha rilevato come il ricorso non presentasse sufficienti elementi di fumus boni juris, richiamando un precedente analogo del medesimo Tribunale. La norma di riferimento, l’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022, impone la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi.
La Corte ha ritenuto il gravame infondato alla luce degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dall’Ispettorato del Lavoro, evidenziati nei provvedimenti impugnati. Ha inoltre sottolineato che le revoche erano state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che fosse pervenuta alcuna osservazione o documentazione da parte degli interessati.
Quanto alla possibilità di un subentro del datore di lavoro, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la normativa non ammette il mutamento del datore di lavoro originario, poiché ciò comporterebbe alterazioni nella distribuzione delle quote di ingresso e complicazioni nei controlli amministrativi. Il ricorso è stato pertanto respinto in sede cautelare, con compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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