Ottemperanza e penalità di mora per inottemperanza a sentenza del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 32 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, ove queste impongano all’amministrazione un obbligo di dare, come il pagamento di una somma di denaro. L’inerzia dell’ente debitore, che non provi l’avvenuto adempimento, integra una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta e disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Un professionista, difesosi personalmente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 7/23 del Tribunale di Lagonegro, con cui un consorzio era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 9365,88. La sentenza, notificata con formula esecutiva all’ente intimato, era passata in giudicato, ma l’amministrazione non aveva provveduto a eseguire quanto stabilito.
Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di dichiarare l’obbligo dell’ente di dare esecuzione alla sentenza, di fissare una penalità di mora e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’ente resistente, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine per l’azione di ottemperanza e la decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. È stata, inoltre, allegata l’attestazione del Tribunale di Lagonegro relativa al passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente configurerebbe una palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al decisum del giudice ordinario. La mancata costituzione in giudizio dell’intimato ha determinato il mancato assolvimento dell’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 12533/2001), rendendo incontestato il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento.
Il Tribunale Amministrativo ha, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’ente di provvedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, ponendo le relative spese a carico dell’ente e determinandole forfettariamente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non sia iniqua la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. La misura, parametrata al tasso legale, è stata considerata equa e proporzionata alla luce del ritardo nell’esecuzione. Il ricorso è stato accolto in parte, con condanna alle spese di lite, liquidate in modo omnicomprensivo per gli atti funzionali all’introduzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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