Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato del giudice ordinario con penalità di mora (TAR Basilicata n. 577 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum, azionabile innanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. L’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso grava sul debitore, sicché il pagamento delle sole spese di lite non integra esecuzione del precetto sostanziale. Il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine, nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era divenuta irrevocabile.

Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva adempiuto, limitandosi a corrispondere le spese di lite. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e delle disposizioni di cui all’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., nonché l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’Amministrazione integra una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario. Sul punto, il Tribunale ha richiamato il principio per cui l’onere di dimostrare l’intervenuto adempimento grava sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Nel caso di specie, la prova dell’integrale pagamento mancava, essendo emerso in atti unicamente il versamento delle spese di lite, qualificate come estranee all’oggetto dell’actio iudicati.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con compenso determinato in euro 300,00 a carico dell’Amministrazione.

Il Collegio ha infine disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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