Integrazione del contraddittorio per tutte le strutture accreditate nella controversia sui tetti di spesa (TAR Basilicata n. 115 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione di un provvedimento generale di determinazione dei tetti di spesa per le strutture private accreditate, l’eventuale annullamento determina inevitabili ripercussioni nei confronti di tutte le altre strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche se appartenenti a branche diverse da quella del ricorrente. L’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 39, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., deve quindi essere disposta nei confronti di tutte le strutture private accreditate. Il giudice, nel disporre tale incombente, fissa i termini per la comunicazione dei dati identificativi da parte dell’amministrazione e per la notificazione, autorizzando l’eventuale ricorso alla notificazione per pubblici proclami.
Il Fatto
La struttura Nuovo Centro di FisioKinesiTerapia S.r.l. ha impugnato la delibera di Giunta regionale della Basilicata n. 473/2025, recante i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2025 e 2026 alle strutture private accreditate, nonché il conseguente provvedimento del Direttore Generale dell’ASP di Potenza che assegnava il tetto di spesa alla ricorrente. Unitamente all’atto di impugnazione, la società ha proposto domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti.
Nella camera di consiglio del 19 novembre 2025, la difesa della ricorrente ha dichiarato la rinuncia alla domanda cautelare. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto comunque necessaria l’integrazione del contraddittorio, in considerazione della natura degli atti impugnati.
La Motivazione del TAR
Il TAR Basilicata, pur prendendo atto della rinuncia alla domanda cautelare, ha rilevato che l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati comporterebbe inevitabili ripercussioni per tutte le altre strutture private accreditate, rendendo necessaria la loro integrazione nel giudizio. La decisione si fonda sull’esigenza di garantire il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, anche se appartenenti a branche specialistiche diverse da quella praticata dalla ricorrente.
Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato alla Regione Basilicata di comunicare alla ricorrente, entro dieci giorni, i dati identificativi e gli indirizzi di posta elettronica di tutte le strutture private accreditate, concedendo successivi termini per la notificazione e per il deposito della prova dell’adempimento.
In relazione alle modalità di notificazione, il Collegio ha richiamato l’art. 39, comma 2, cod. proc. amm., che rinvia alla disciplina del codice di procedura civile. Ha altresì evidenziato che, ai sensi dell’art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., nel caso di notificazione per pubblici proclami è comunque richiesto il deposito di copia dell’atto nella casa comunale del luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario e l’inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il TAR ha pertanto autorizzato l’eventuale notificazione per pubblici proclami, prescrivendo i relativi adempimenti e termini, e ha fissato l’udienza pubblica di prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.