Porto d’armi per uso caccia legittimamente revocato per minaccia grave (TAR Calabria n. 1562 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 in relazione all’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931, costituisce espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità o irragionevolezza manifesta. Non è necessario che il comportamento posto a base del provvedimento sia acclarato nella sua rilevanza penale, essendo sufficiente che dalla sua considerazione emerga, anche per meri indizi, la mancanza di una perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi. La valutazione di affidabilità implica un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli derivanti dall’uso delle armi, senza che occorra un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale. La condotta qualificata come minaccia grave è idonea a integrare il presupposto per la revoca del titolo, in quanto non coerente con il superiore interesse dello Stato alla tutela della sicurezza dei cittadini.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Questura di Cosenza aveva disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato a seguito di una denuncia per il reato di minaccia grave. Deduceva, con tre motivi di ricorso, la violazione delle garanzie procedimentali per la mancata ostensione della denuncia posta a base del provvedimento, l’inadeguatezza dell’istruttoria e il difetto di motivazione, nonché la sproporzione della misura rispetto al fatto contestato.
L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza cautelare del 12 marzo 2026 il Tribunale respingeva l’istanza di sospensiva, escludendo il periculum in mora in ragione della natura ludica dell’attività venatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento ed evidenzia che il giudizio sull’affidabilità del soggetto rispetto all’uso delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa, non sindacabile in sede giurisdizionale se non quando l’apprezzamento risulti illogico o irragionevole. L’Autorità gode di ampio margine valutativo, non essendo necessario che il comportamento sia accertato nella sua rilevanza penale: è sufficiente, anche per meri indizi, che emergano elementi indicativi della mancanza di sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, trattandosi di valutazione prognostica finalizzata alla prevenzione.
Quanto al vizio procedimentale, il Tribunale lo ritiene infondato. All’esito della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2025, il difensore aveva potuto interloquire con il personale della Questura e, preso atto della presenza della nota di segnalazione dei Carabinieri del 7.10.2025, aveva manifestato disinteresse all’ostensione di ulteriori atti, depositando comunque note difensive in data 2.12.2025. La partecipazione procedimentale è quindi piena.
Sul piano sostanziale, la valutazione della Questura è ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata: la condotta di minaccia grave, correttamente qualificata, è stata considerata non coerente con il possesso di un’arma, atteso il preminente interesse alla sicurezza collettiva. Il giudizio appare immune da vizi di illogicità e la revoca conseguentemente proporzionata. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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