Sei scatti stipendiali Polizia di Stato: nessuna decadenza per la domanda tardiva (TAR Calabria n. 1557 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 L. n. 232/1990, spetta al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda, purché in possesso del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dal comma 2 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale, ma è funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La relativa disciplina non si coordina con i requisiti della pensione di anzianità e non è in contrasto con il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost.

Il Fatto

Un ispettore superiore della Polizia di Stato, arruolato nel 1982 e collocato a riposo a seguito di volontarie dimissioni con 56 anni di età e oltre 42 anni di servizio utile, agiva dinanzi al TAR per ottenere il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, ai fini del ricalcolo dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine servizio, nonché il riconoscimento della pensione privilegiata e il ricalcolo dell’anzianità pensionistica. L’I.N.P.S. eccepiva la carenza di legittimazione passiva, la decadenza per la mancata osservanza del termine del 30 giugno e la violazione degli artt. 81 e 97 Cost., mentre il Ministero dell’Interno eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le domande relative alla pensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti per i capi relativi al ricalcolo dell’anzianità pensionistica e alla pensione privilegiata, trattandosi di controversie attinenti ai trattamenti pensionistici, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934. Ha altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, essendo l’I.N.P.S. l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S.

Nel merito, il TAR ha accolto la domanda relativa ai sei scatti stipendiali, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 2985 del 2023 e n. 9997 del 2023) e i propri precedenti. La Corte ha chiarito che la tesi dell’I.N.P.S. sovrappone due regimi giuridici aventi diverso oggetto: quello dettato dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle Forze di Polizia, e quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità. La corrispondenza tra i requisiti, esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative, non può indurre a ritenere che la disciplina dell’art. 6-bis recepisca automaticamente le novità apportate alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile.

Quanto alla presunta decadenza, il Collegio ha osservato che il termine del 30 giugno, letto in combinato disposto con il comma 3 dell’art. 6-bis, è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, e non assume valenza preclusiva. Qualora il legislatore avesse voluto far discendere dalla mancata osservanza del termine la decadenza dalla facoltà di ottenere il beneficio, lo avrebbe previsto espressamente, attesa l’incisività di tale effetto. La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’eventuale ambiguità della disposizione non consente di far discendere alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone la chiarezza dei relativi presupposti.

Il TAR ha infine escluso che la disciplina determini un’estensione generalizzata del beneficio, trattandosi di un istituto subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, e diretto a evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori del comparto sicurezza. La norma non contrasta con il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost., sia perché una copertura effettivamente esiste, sia perché tale principio costituisce un limite per il legislatore e non per il giudice. La sentenza ha pertanto accertato il diritto del ricorrente al beneficio, condannando l’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali e al pagamento delle somme aggiuntive, con interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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