Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 2656 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento idoneo per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e notificate ritualmente, quando l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inottemperanza può essere accertata anche in assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito, dovendosi ordinare all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché dia corso all’esecuzione del titolo a spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza n. 497/2023, depositata in data 15.02.2023, il Tribunale di Milano ha condannato l’amministrazione a corrispondere al ricorrente 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, compensando le spese di lite. Non avendo ricevuto alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’integrale inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al titolo giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, nonché decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dall’amministrazione.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così che il credito è rimasto incontestato nell’an e nel quantum.

Il Collegio ha pertanto accertato l’inottemperanza, assegnando al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe dovuto provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Il Collegio ha precisato che l’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto, escludendo quindi ogni diritto a compenso aggiuntivo. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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