Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante e soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 2198 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In conseguenza dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 sussiste uno specifico obbligo giuridico della p.a. di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di acquisizione sanante di beni illegittimamente appresi per scopi di pubblico interesse, ferma restando la discrezionalità della valutazione comparativa degli interessi in gioco. A norma dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 l’Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche ove ne ravvisi l’inammissibilità. La nota meramente interlocutoria, con cui si dia atto dello svolgimento di verifiche d’ufficio, non è idonea a definire il procedimento né a eliminare il silenzio-inadempimento. La complessità dell’istruttoria non consente una dilatazione dei tempi procedimentali fuori dalle ipotesi normativamente previste. Se il soddisfacimento della pretesa sopravviene dopo la notifica del ricorso, il giudice dichiara l’improcedibilità e liquida le spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo nel territorio comunale per successione dal proprio dante causa, hanno agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune in ordine al procedimento di acquisizione sanante attivato con istanza. Sull’area, censita al catasto, erano state realizzate porzioni di due strade e l’area risultava da tempo adibita a circolazione stradale.

Il Comune aveva risposto con una nota meramente interlocutoria, dichiarando l’assenza di riscontro documentale della vicenda e l’avvio di verifiche d’ufficio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di rigetto, impugnato con motivi aggiunti, e successivamente lo ha annullato in autotutela, comunicando l’avvio delle attività per la determinazione dell’indennizzo. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di avere interesse unicamente alla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’obbligo dell’Amministrazione muovendo dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, tra cui C.G.A. n. 631 del 28 giugno 2021 e TAR Catania n. 3815 del 17 dicembre 2021, osserva che l’istanza del proprietario impone alla p.a. di esaminare la richiesta di adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, pur restando la decisione sull’acquisizione o sulla restituzione nel perimetro della discrezionalità.

La norma applicata è l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990: ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo con provvedimento espresso, sia pure in forma semplificata quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. Il Tribunale richiama sul punto TAR Catania n. 1429 del 29 aprile 2025, secondo cui il provvedimento conclusivo non può essere sostituito dalle difese svolte in giudizio.

Quanto all’istruttoria, la necessità di atti o di integrazioni può giustificare soltanto la sospensione dei termini nei casi di legge (TAR Molise n. 277 del 29 settembre 2025). La complessità delle verifiche non attribuisce all’Amministrazione un autonomo potere di gestione dei termini. Gli atti interlocutori o soprassessori, come la mera comunicazione di avvio, non eliminano il silenzio-inadempimento, secondo l’insegnamento di TAR Campania n. 2338 del 19 ottobre 2023 e Cons. Stato n. 8349 del 6 dicembre 2019.

Nel caso concreto la nota del 14 novembre 2025, con cui il Comune si è limitato a dichiarare l’avvio delle verifiche, ha natura interlocutoria e non idonea a definire il procedimento. Le richieste a enti esterni sono state inoltrate solo da gennaio 2026, quando i termini erano già scaduti, e il certificato di destinazione urbanistica è stato acquisito su istanza del febbraio 2026: il Collegio ravvisa così una dilatazione ingiustificata dei tempi. Ove l’istanza fosse stata ritenuta carente, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere l’integrazione nei termini e, in mancanza, concludere comunque il procedimento.

Poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto dopo la notifica del ricorso, il ricorso, anche per motivi aggiunti, è dichiarato improcedibile. Le spese gravano sull’Amministrazione secondo la soccombenza virtuale e sono liquidate in € 3.600,00 oltre accessori, tenuto conto della particolare semplicità della controversia; le difese dell’ente non sono ritenute idonee a fondare la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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