Liquidazione coatta amministrativa del consorzio di bonifica in stato di insolvenza anche se privo di funzioni indispensabili (TAR Calabria n. 1475 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di un ente sottoposto a vigilanza regionale, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 5-bis, d.l. n. 98/2011, come modificato dall’art. 12, comma 6-bis, d.l. n. 77/2021, richiede la sussistenza di due presupposti tra loro alternativi: la criticità economico-finanziaria tale da non assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l’impossibilità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili verso i terzi. Ne consegue che la soppressione di un ente e il trasferimento delle sue funzioni ad altri soggetti, disposti “previa liquidazione” con successione a titolo particolare, non impediscono il ricorso alla procedura concorsuale quando permanga l’insolvenza dell’ente stesso, il quale continua a esistere nel mondo giuridico ai fini della liquidazione e dell’adempimento delle obbligazioni residue. La nomina del commissario liquidatore successiva all’adozione dell’atto impugnato costituisce atto consequenziale meramente esecutivo, destinato a essere travolto dall’eventuale annullamento giurisdizionale; la mancata insinuazione al passivo non priva i creditori della legittimazione a impugnare la delibera che dispone la procedura concorsuale, ove essi contestino il fatto stesso della sottoposizione alla stessa.

Il Fatto

Il Consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati, già condannato al risarcimento dei danni in favore di alcuni proprietari con sentenza passata in giudicato, era stato soppresso con delibera del Consiglio regionale del 2006, “previa liquidazione”, con trasferimento delle funzioni ai consorzi “superstiti” e mantenimento della gestione della massa passiva in capo alla procedura. La Regione Calabria, con delibera del 31.10.2022, disponeva la sottoposizione dell’ente a liquidazione coatta amministrativa, rilevando l’acclarata criticità finanziaria e l’insolvenza. Gli eredi dei creditori, che avevano già ottenuto l’assegnazione di somme in un procedimento di espropriazione presso terzi, impugnavano la delibera deducendo la mancanza del presupposto delle funzioni indispensabili, la violazione del divieto di retroattività della normativa del 2021 e lo sviamento. La Regione eccepiva l’inammissibilità per omessa impugnazione degli atti consequenziali e per difetto di legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria ha respinto le eccezioni preliminari. La deliberazione di nomina del nuovo commissario e il decreto presidenziale conseguente sono stati qualificati atti consequenziali meramente esecutivi, destinati a essere travolti dall’eventuale annullamento della delibera impugnata secondo lo schema dell’invalidità caducante. Quanto alla legittimazione, i ricorrenti contestavano il fatto stesso della sottoposizione alla procedura concorsuale, mirando a coltivare individualmente la pretesa esecutiva all’esterno dello schema concorsuale, con la conseguenza che la mancata insinuazione al passivo non ne inficiava l’interesse al ricorso.

Nel merito, il Collegio ha distinto la soppressione con successione in universum ius dalla soppressione “previa liquidazione”, caratterizzata dalla successione a titolo particolare limitata ai beni residui. Nella specie, la delibera del 2006 aveva trasferito le funzioni di bonifica e le risorse strumentali ai consorzi subentranti, ma la gestione della massa passiva era rimasta in capo all’ente, il quale aveva continuato a esistere per la liquidazione e l’adempimento delle obbligazioni. Ne deriva l’infondatezza della censura di applicazione retroattiva dell’art. 15, comma 5-bis, d.l. n. 98/2011.

Sui presupposti, il TAR ha rilevato il carattere alternativo delle condizioni previste dalla norma: quand’anche l’ente avesse cessato le funzioni indispensabili, la procedura era legittimata dall’impossibilità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili, comprovata dai bilanci dal 2016 al 2022 e dalle relazioni dei commissari, che evidenziavano passività crescenti e un’esposizione debitoria molto superiore al mutuo autorizzato. La circostanza del trasferimento del personale non risultava decisiva, essendo i debiti verso banche ed erario la parte preponderante dell’esposizione.

Infine, il Collegio ha escluso la qualificazione del consorzio come ente non vigilato, essendo i consorzi di bonifica sempre stati sottoposti alla vigilanza della Regione sia nella legislazione previgente sia in quella successiva. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *