Ricorso tardivo contro il diniego di vendita temporanea: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Calabria n. 1474 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di impugnazione, l’interesse alla decisione deve sussistere al momento della notifica del ricorso e permanere fino alla definizione del giudizio. La proposizione del ricorso è inammissibile quando, all’atto della notifica, sia già interamente decorso il termine di efficacia del titolo abilitativo o della concessione su cui si fonda l’attività, non potendo l’eventuale accoglimento produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente. In tale evenienza, la sopravvenuta dichiarazione di non avere interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonostante la richiesta di compensazione.
Il Fatto
Una società, avendo ottenuto da un’altra società la concessione temporanea di uno spazio di circa 12 mq all’interno della galleria di un centro commerciale per 38 giorni, presentava al SUAP del Comune una SCIA per l’avvio di un’attività temporanea di vendita di libri e artigianato. Con successiva nota, il SUAP comunicava che non sarebbe stata rilasciata alcuna autorizzazione alla vendita nei corridoi e nelle gallerie, per motivi legati alla superficie concessa e a ragioni di sicurezza e vie di fuga.
La società ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione delle norme sulla liberalizzazione delle attività commerciali e la carenza di motivazione. Il ricorso veniva notificato, però, solo alla scadenza del periodo di concessione dello spazio. Costituitosi, il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Nelle more del giudizio, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preso atto della dichiarazione della ricorrente, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. La motivazione si concentra sulla valutazione delle spese di lite, analizzando l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. I giudici rilevano che la concessione dello spazio aveva durata dal 1.12.2022 al 8.01.2023, mentre la notifica del ricorso è avvenuta solo il 10.02.2023, quando il periodo di efficacia era ormai interamente trascorso.
Il Collegio richiama il principio per cui, nel processo amministrativo, l’interesse alla decisione deve sussistere al momento dell’instaurazione del giudizio e permanere fino alla sentenza, valutandosi in relazione all’utilità che il ricorrente può trarre dall’accoglimento. Poiché la società non avrebbe potuto esercitare l’attività in un periodo ormai scaduto, il ricorso sarebbe stato comunque dichiarato inammissibile.
Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto che la ricorrente, avendo proposto un ricorso privo di interesse, dovesse soccombere. Nonostante la richiesta di compensazione, la particolarità della vicenda e l’assenza di un accordo tra le parti hanno condotto alla condanna della società al pagamento delle spese in favore del Comune resistente. La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto accompagnata dalla condanna alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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