Il credito restitutorio per violazione del tetto retributivo pubblico è soggetto alla prescrizione decennale (TAR Campania n. 5057 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte da una pubblica amministrazione in violazione del tetto massimo retributivo di cui all’art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 89/2014, costituiscono un pagamento indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., sicché la relativa pretesa restitutoria è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, non già a quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. La verifica del superamento del massimale va compiuta con criterio di cassa, facendo riferimento all’annualità in cui il pagamento è stato effettivamente ricevuto. Ai fini del computo del tetto rilevano tutti gli emolumenti “comunque denominati”, erogati “in ragione” o “nell’ambito” del rapporto di lavoro, ivi inclusi gli incentivi per la partecipazione a progetti di ricerca. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fissa l’importo del tetto, essendo sopravvenuta, opera solo ex nunc e non incide sulle pretese relative a periodi anteriori.
Il Fatto
Un docente universitario, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, impugnava l’atto di ingiunzione con cui l’ateneo gli aveva richiesto la restituzione della somma di € 24.739,82, corrispostagli nel 2015 quale incentivo per la partecipazione a un progetto di ricerca UE e ritenuta eccedente il limite massimo lordo retributivo fissato dall’art. 13 del d.l. n. 66/2014 (pari a € 240.000,00 annui). Il ricorrente deduceva l’avvenuta prescrizione quinquennale del credito restitutorio, la natura non retributiva delle somme, l’illegittimità sopravvenuta della norma in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2025 e la violazione dell’affidamento ingenerato dalla buona fede.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha disatteso tutti i motivi di ricorso. In primo luogo, ha escluso la prescrizione del credito, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito conseguente alla violazione del divieto legislativo di superamento del tetto retributivo. La Corte ha precisato che, trattandosi di restituzione di un pagamento non dovuto, il termine applicabile è quello ordinario decennale e non quello quinquennale previsto per i crediti retributivi. Nella fattispecie il termine non era maturato, essendo stato interrotto dalle note dell’ateneo del 2018, del 2019 e dall’atto di messa in mora del 2025.
Quanto alla natura delle somme, il Collegio ha richiamato la formulazione dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, comma 471, della l. n. 147/2013, rilevando che il computo del tetto include non solo le retribuzioni in senso stretto ma anche gli emolumenti “comunque denominati”, ricevuti “in ragione” o “nell’ambito” del rapporto di lavoro. L’incentivo per il progetto di ricerca, erogato al docente in virtù del suo ruolo, integrava tale fattispecie, come confermato dalla qualificazione reddituale operata dal ricorrente nelle dichiarazioni fiscali ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR. Il Collegio ha inoltre affermato il criterio di cassa ai fini della verifica del superamento del massimale, legittimando l’imputazione dei pagamenti all’anno di effettiva erogazione.
Riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2025, il TAR ha rilevato che la declaratoria di illegittimità dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, riguardando una incostituzionalità sopravvenuta, produce effetti solo ex nunc. Essa non poteva quindi incidere su un provvedimento riferito a emolumenti percepiti nel 2015, non essendo retroattiva.
Da ultimo, la Corte ha escluso la rilevanza dell’affidamento del dipendente, poiché il recupero delle somme indebitamente erogate costituisce un dovere dell’amministrazione, esercizio di potere vincolato, recessivo rispetto a ogni valutazione sulla buona fede del percettore, come chiarito dai precedenti giurisprudenziali citati. Il Collegio ha comunque evidenziato il rispetto del principio di proporzionalità, avendo l’ateneo concesso un piano di rateizzazione in 60 rate e proposto successivamente un nuovo piano di dilazione, non onorato dal ricorrente.
Nota della Redazione
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