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Obbligo del Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario sulla retribuzione professionale docenti (TAR Campania n. 5031 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accoglie la domanda di pagamento della retribuzione professionale docenti, una volta passata in giudicato e notificata all’amministrazione, costituisce valido titolo per il giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo. L’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, rende l’amministrazione inadempiente e legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, su richiesta, applica la penalità di mora parametrata all’interesse legale, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/21, per un importo di 744,53 euro oltre accessori. La sentenza, pubblicata il 5 aprile 2025, era divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione.

Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Campania, deducendo l’inadempimento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta nonché la fissazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti ex art. 114 cod. proc. amm., riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da certificazione di cancelleria del 21 novembre 2025) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza al Ministero avvenuta il 30 aprile 2025.

Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni all’integrale esecuzione del dispositivo del titolo esecutivo, predisponendo sin d’ora il meccanismo sostitutivo: per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della ricorrente nel termine di ulteriori sessanta giorni.

Accogliendo la domanda di astreintes, il Collegio ha ritenuto equo parametrare la penalità di mora all’interesse legale, come ora esplicitamente previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nel testo modificato dalla legge di stabilità 2016, sulla somma dovuta. La decorrenza è stata fissata dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in coerenza con la funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell’istituto, e la penalità cesserà all’eventuale insediamento del commissario o al soddisfo, se anteriore.

Le spese di lite, liquidate in 700,00 euro oltre accessori, hanno seguito la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, mentre il compenso per l’eventuale commissario ad acta è stato determinato in 500,00 euro, a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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