Ottemperanza e astreintes per la carta del docente: l’inottemperanza dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 5002 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, e non da un momento anteriore, tenuto conto della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria. Tale penalità cessa all’atto dell’eventuale insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore. Ai sensi della medesima disposizione, il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, parametrandola equamente all’interesse legale.

Il Fatto

La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al rilascio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con accredito della somma complessiva di € 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

A fronte della mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione e la fissazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 114 c.p.a., accertando il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza azionata, ordinando di provvedere entro il termine di sessanta giorni.

La Corte ha inoltre disposto la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero, per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Con riguardo alla richiesta di astreintes, il TAR l’ha accolta sulla base dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge di stabilità per il 2016, ritenendo equo il parametro dell’interesse legale. Il Collegio ha precisato che le penalità di mora, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’insediamento del commissario o al giorno del soddisfo.

La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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