Divieto di detenzione armi e riesame senza presupposti (TAR Campania n. 2848 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente è espressione di ampia discrezionalità, funzionale alla prevenzione e non alla sanzione, sicché non richiede un accertato abuso delle armi, ma la sola carenza di affidamento nel loro corretto uso. Il destinatario ha un interesse protetto al riesame, non però un diritto al riesame stesso: occorre il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni, e il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze. Il sindacato giurisdizionale resta confinato ai profili di evidente irragionevolezza o sproporzione, restando precluso un controllo sostitutivo delle scelte dell’amministrazione. La detenzione e il porto di armi non integrano una posizione di diritto soggettivo, perché costituiscono eccezione al generale divieto di circolare armati.
Il Fatto
Nel luglio 2023 la Prefettura di Napoli adottava, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 t.u.l.p.s., il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti del ricorrente, fondato sulla perdita del requisito di affidabilità, in ragione della denuncia-querela sporta dal coniuge per la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il provvedimento era notificato e non impugnato.
Nel novembre 2023 il ricorrente presentava istanza di riesame, riscontrata negativamente con atto del 25 gennaio 2024: il tempo trascorso non era ritenuto sufficiente per una nuova valutazione e mancavano positive sopravvenienze. Il ricorrente impugnava quel diniego davanti al TAR Campania, deducendo il difetto dell’indicazione dell’autorità e del termine per ricorrere, l’eccesso di potere per essere il divieto fondato su una denuncia poi archiviate, il decorso del tempo con nuovi elementi a discarico e la compressione del diritto costituzionale alla caccia sportiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dalla tempestività dell’impugnativa dell’atto di riesame, essendo il gravame infondato nel merito. Richiamata la disciplina degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, il Tribunale ricostruisce la natura del potere: il porto d’armi è deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, e la regola generale è il divieto di detenzione, che l’autorizzazione rimuove in via eccezionale.
Ne deriva che la facoltà di vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne è connotata da ampia discrezionalità, volta a prevenire anche solo i rischi potenziali: non occorre un abuso accertato, essendo sufficiente il difetto di completo affidamento. Il sindacato resta quindi limitato all’irragionevolezza manifesta, senza spazio per valutazioni sostitutive.
Quanto all’istanza di riesame, il Collegio distingue l’orientamento generale, che esclude un obbligo di provvedere sull’autotutela, dalla regola peculiare della materia: in presenza di un divieto destinato a non avere efficacia sine die, l’amministrazione deve pronunciarsi. La giurisprudenza richiamata esige però due condizioni: il mutamento sostanziale delle circostanze e il decorso di un lasso di tempo ragionevole, individuato in cinque anni e recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020.
Nel caso concreto difettano entrambi i presupposti. L’istanza è del novembre 2023, a fronte di un divieto emesso appena nel luglio 2023. Quanto alle sopravvenienze, la sentenza di separazione invocata è del giugno 2024, dunque successiva all’istanza, e non può fungere da parametro di legittimità dell’atto impugnato. Il Collegio respinge anche la censura costituzionale, ribadendo che non è configurabile una posizione di diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi, prevalendo l’interesse pubblico alla sicurezza. La censura sull’archiviazione è invece dichiarata irricevibile, perché circostanza risalente e non rappresentata nel procedimento conclusosi con il divieto rimasto inoppugnato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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